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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22465/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione in executivis dell'attenuante 'della lieve entità' risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 in relazione alla condanna per rapina pronunciata dal Tribunale di Bologna il 22/04/2021 (irrevocabile il 07/11/2023). Ugulini ha sostenuto che il Tribunale aveva già riconosciuto circostanze attenuanti generiche e l'art. 62, co.1, n.4 c.p., implicando scarsa offensività ed estemporaneità del fatto, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi e non vulnerabilità della vittima, per cui avrebbe dovuto concedere l'attenuante costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Bologna, con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, abbia correttamente escluso l'attenuante della lieve entità perché la condotta non era occasionale né di portata minimale: l'imputato aveva numerosi precedenti, aveva tamponato il veicolo della vittima mentre si trovava in stato di ebbrezza e l'aveva colpita con schiaffi causando lesioni ecchimotiche. La Corte ha richiamato i principi stabiliti dalla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale e la giurisprudenza di settore (che richiede valutazione complessiva del fatto, considerazione della plurioffensività della rapina e confronto con l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024

    dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo e secondo comma, nella parte in cui non prevedono che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità

    Introduce nel sistema l'attenuante della lieve entità (riduzione non eccedente un terzo) fondata sui principi di individualizzazione della pena e finalità rieducativa; individua tratti qualificanti quali estemporaneità, modestia dell'offesa, esiguità del profitto e assenza di profili organizzativi

  • Art. 628 cod. pen. (rapina)

    la sentenza costituzionale ha inciso sui primi due commi nella parte in cui non prevedevano la diminuzione della pena quando il fatto risulti di lieve entità

    Dopo la sentenza n.86/2024, anche per il reato di rapina è possibile applicare l'attenuante della lieve entità se ricorrono i requisiti indicati dalla Corte costituzionale; resta comunque necessaria la valutazione complessiva della condotta e dei suoi effetti

  • Art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.

    Prevede l'attenuante comune per il danno patrimoniale di speciale tenuità; la sua applicazione non impedisce un autonomo esame per la concessione dell'attenuante costituzionale della lieve entità, che ha parametri in parte diversi

  • Art. 65, primo comma, n. 3 cod. pen.

    Regola la misura dell'attenuante generica non superiore a un terzo; la Corte costituzionale ha richiamato tale limite per l'attenuante di lieve entità

  • Art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87

    Richiamato come base procedurale per la declaratoria di illegittimità costituzionale e le sue conseguenze sul diritto sostanziale (introduzione e applicazione dell'attenuante)

Massime di principio

  • L'attenuante della lieve entità (sent. Corte cost. n.86/2024) richiede una valutazione oggettiva e complessiva del fatto: esaminare natura, specie, mezzi, modalità, circostanze, tenuità del danno o del pericolo; non può essere riconosciuta se manca levità della condotta stessa
  • Nel delitto di rapina va considerata la plurioffensività: oltre al valore del bene sottratto, occorre valutare anche le lesioni o il pregiudizio alla libertà e all'integrità della vittima; quindi un basso valore economico del bene non è di per sé sufficiente
  • Il riconoscimento di attenuanti comuni (es. art. 62, n.4) non esclude un autonomo e successivo esame per l'attenuante costituzionale della lieve entità, ma i parametri applicabili sono in parte diversi e richiedono rivalutazione
  • Fattori ostativi alla lieve entità includono: ricorrenza e gravità della violenza, presenza di lesioni alla vittima, condotta non occasionale, uso di mezzi pericolosi o stato di ebbrezza, precedenti penali rilevanti, profili organizzativi dell'azione
  • Il giudice dell'esecuzione può valutare in executivis la sussistenza dell'attenuante introdotta dalla giurisprudenza costituzionale; la decisione va motivata rispetto ai parametri indicati e può essere cassata solo per vizi di motivazione o violazione di legge
  • In situazioni simili, per ottenere l'attenuante è necessario documentare la totale occasionalità dell'evento, la scarsa offensività materiale e psicologica, l'esiguità del profitto e l'assenza di qualunque profilo organizzativo o violento

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