Sentenza n. 1610/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto della richiesta di cittadinanza n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha sostenuto, in particolare, che le condanne penali richiamate dall'Amministrazione fossero riferibili a un soggetto omonimo e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la complessiva condotta tenuta durante la permanenza ultradecennale in Italia, nonché l'integrazione economica e sociale raggiunta. Il diniego si fondava su una condanna per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti in concorso, su una successiva condanna per danneggiamento e lesioni personali e sull'omessa dichiarazione, nella domanda di cittadinanza, dell'esistenza dei precedenti penali. A seguito di ordinanza istruttoria, l'Amministrazione ha prodotto il certificato generale del casellario giudiziale e ulteriore documentazione, escludendo l'errore di omonimia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, sia espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa e costituisca un atto di alta amministrazione, rispetto al quale il giudice può svolgere soltanto un controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione. L'asserito errore di omonimia è stato smentito dal certificato generale del casellario giudiziale, che ha evidenziato la corrispondenza dei dati identificativi del ricorrente con quelli del soggetto condannato, nonché dalla dichiarazione consolare relativa alla coincidenza tra le generalità del passaporto e quelle del permesso di soggiorno. Il reato in materia di stupefacenti è stato ritenuto idoneo a costituire indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, in ragione dell'elevato allarme sociale e della gravità della pena prevista; analoga rilevanza è stata riconosciuta alla condanna per lesioni personali. Le condanne, intervenute nel decennio anteriore alla domanda, ricadevano nel periodo di osservazione rilevante ai fini della valutazione dell'irreprensibilità della condotta. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo valorizzare l'omessa dichiarazione dei precedenti penali, considerandola comportamento indicativo di scarsa affidabilità nei rapporti con le istituzioni, anche se ricondotta dal ricorrente a un errore incolpevole. La residenza decennale e l'integrazione economico-sociale sono state considerate meri presupposti della domanda, non sufficienti a imporre il rilascio della cittadinanza né a superare il giudizio prognostico negativo. Escluse illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, il diniego è stato ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce il presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione della cittadinanza; l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'interesse pubblico, l'integrazione e l'affidabilità del richiedente.
art. 6 l. 91/1992
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
La previsione di cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come parametro sistematico per ritenere particolarmente significativa, anche nella naturalizzazione, una condanna per un reato con elevata pena edittale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego è stato comunicato nel procedimento, consentendo al richiedente di presentare osservazioni, poi valutate dall'Amministrazione.
art. 28, comma 3, d.P.R. 313/2002
Il certificato generale del casellario giudiziale prodotto in giudizio è stato ritenuto idoneo a comprovare l'identità del condannato e l'effettiva riferibilità dei precedenti penali al richiedente.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La condanna per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti è stata ritenuta indice di particolare allarme sociale, inaffidabilità e non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
art. 4 d.lgs. 286/1998
L'automatismo espulsivo collegato alle condanne in materia di stupefacenti è stato valorizzato quale ulteriore elemento indicativo della gravità del reato ai fini della valutazione sulla cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La residenza legale decennale richiesta dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda di cittadinanza per naturalizzazione e non attribuisce al richiedente un diritto alla concessione dello status civitatis.
- Il diniego di cittadinanza per naturalizzazione può fondarsi su condanne penali ritenute significative ai fini della prognosi di affidabilità e di stabile adesione ai valori della comunità nazionale, purché l'Amministrazione accerti i fatti e motivi in modo logico, coerente e ragionevole.
- Nel giudizio sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione, il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e dell'assenza di illogicità, irragionevolezza o travisamento, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione prognostica a quella dell'Amministrazione.
- L'omessa o falsa dichiarazione dei precedenti penali nella domanda di cittadinanza può essere autonomamente valorizzata dall'Amministrazione quale indice di scarsa affidabilità e di insufficiente adesione ai valori dell'ordinamento, anche ai fini del giudizio prognostico sull'integrazione del richiedente.
- La residenza protratta, l'inserimento lavorativo e l'integrazione economico-sociale costituiscono elementi ordinari o presupposti della domanda di cittadinanza e, da soli, non impongono il rilascio dello status né neutralizzano precedenti penali e condotte dichiarative ritenuti ostativi.
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