Cassazione Penale, Sentenza n. 39198/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per truffa continuata: Crudele deduceva vizio di motivazione sulla valutazione della perizia grafica e, principalmente, la declaratoria di prescrizione anticipata perché i periodi di sospensione del termine prescrizionale utilizzati dalla corte di merito non potevano valere per lui, essendo la sua posizione stata stralciata e poi riunita. Chiedeva proscioglimento o, in subordine, dichiarazione di estinzione per prescrizione. Celentano contestava la valutazione delle prove (in particolare le modalità di incasso/versamento degli assegni), eccepiva la prescrizione e la mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di Crudele: le sospensioni dei termini riferite a udienze cui egli era estraneo (per lo stralcio) non potevano sospendere la prescrizione nei suoi confronti; calcolati correttamente i periodi di sospensione effettivi, il reato si è prescritto il 30/07/2023, prima della sentenza di secondo grado del 25/09/2023. Conseguentemente la sentenza è stata annullata senza rinvio nei confronti di Crudele limitatamente agli effetti penali (estinzione del reato per prescrizione). Sono invece confermate le statuizioni civili nei suoi confronti (responsabilità civile e risarcimento alla banca) perché la prova istruttoria aveva accertato il suo ruolo nel ritiro del carnet di assegni. Il ricorso di Celentano è stato dichiarato inammissibile per motivi non consentiti e privi di specificità; pertanto il suo ricorso è respinto, è condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Entrambi gli imputati sono condannati in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che è ammissibile in Cassazione il motivo fondato sull'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (lett. b); invece il vizio per mancata rinnovazione dell'istruttoria (perizia) non rientra fra i motivi ammessi ai sensi della lett. d) quando la prova è neutra e non decisiva a discarico.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il concetto di "prove a discarico decisive": la perizia, essendo mezzo di prova neutro, non è assimilabile alle prove decisive che legittimano la rinnovazione in Cassazione.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento alla declaratoria di non punibilità (es. estinzione per prescrizione): non può essere riconosciuta se il ricorso per cassazione è inammissibile e non si è formato valido rapporto di impugnazione.
art. 158 cod. pen.
Norma sul dies a quo della prescrizione: nella vicenda il dies a quo non è stato contestato per Celentano e la Corte ne ha tenuto conto nel calcolo prescrizionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato: applicata alla condanna di Celentano al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sospensione del termine prescrizionale derivante da rinvii non opera nei confronti dell'imputato il cui processo è stato stralciato e trattato separatamente: i rinvii relativi a udienze cui l'imputato non ha partecipato non possono essere computati a suo favore.
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza impugnata e la questione è dedotta in cassazione nei termini ammessi, la Corte di Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza di merito senza rinvio limitatamente agli effetti penali.
- La perizia grafologica o altro accertamento tecnico, essendo mezzo di prova neutro, non costituisce di per sé "prova decisiva a discarico"; le critiche alla perizia attengono in prevalenza al merito e, se non sono inserite in motivi ammessi, non sono riesaminabili in Cassazione.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non incide automaticamente sulle statuizioni civili: la responsabilità civile e l'obbligo di risarcimento possono essere confermati se la prova istruttoria le ha comunque accertate.
- Un ricorso per Cassazione generico o che si limiti a contestazioni di merito prive di specificità è inammissibile e può comportare condanna alle spese, sanzione pecuniaria e pagamento a favore della parte resistente.
- Quando la prescrizione si perfeziona solo successivamente alla sentenza di secondo grado, la sua rilevazione può essere preclusa se il ricorso per cassazione è inammissibile; quindi il momento di maturazione della prescrizione e la tempestività della relativa deduzione sono determinanti.
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