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Sentenza

Sentenza n. 1367/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento - in parte qua, del piano operativo comunale pubblicato sul BURT n. 35 del 31.08.2022 e così di tutti gli atti relativi alla sua adozione ed approvazione, e in particolare: - della deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 31.08.2015, di avvio del procedimento; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 7.08.2018, recante integrazione dell’avvio del procedimento; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 6.08.2020 n. 60, di adozione del piano operativo; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 20.11.2020, recante rettifica/integrazione al piano adottato e proroga del termine per la presentazione delle osservazioni; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 7.03.2022, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 31.05.2022, di approvazione del piano operativo; - di ogni atto antecedente, presupposto o comunque connesso, ivi compresi i verbali ed il voto espresso sulle osservazioni dalla competente Commissione consiliare comunale nonché, per quanto possa occorrere, i verbali delle sedute della Conferenza paesaggistica ex art. 31 della legge regionale n. 65/2014 delle date 14 aprile 2022, 28 aprile 2022, 5 maggio 2022 e 12 maggio 2022

Giustizia amministrativa202201363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano operativo comunale, nella parte in cui ha classificato le aree come verdi non edificate o aree verdi di connessione, precludendo la nuova edificazione, nonché gli atti presupposti e le controdeduzioni alle osservazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti di formazione e approvazione del piano operativo comunale, sostenendo che la nuova disciplina urbanistica avesse illegittimamente sacrificato l’affidamento qualificato derivante da una precedente destinazione edificatoria e da una convenzione urbanistica del 2008, relativa alla realizzazione di una residenza turistico-alberghiera. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione della disciplina regionale e statale in materia di pianificazione urbanistica, dei principi generali della pianificazione e il difetto assoluto di motivazione, assumendo che il Comune non avesse considerato adeguatamente l’affidamento e l’interesse privato. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione della normativa regionale in materia urbanistica e di rischio idraulico, delle norme tecniche di attuazione del piano strutturale e dei principi costituzionali di buon andamento e libertà di iniziativa economica, nonché eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e contraddittorietà. In particolare, hanno sostenuto che l’area destinata all’edificazione fosse distinta dalla zona prossima al corso d’acqua, che la motivazione fondata sulla tutela ambientale fosse riferibile solo a una parte delle aree e che il rischio idraulico potesse essere mitigato mediante opere poste a carico dei privati, secondo il progetto di fattibilità idraulica allegato alle osservazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che le scelte di pianificazione urbanistica e di classificazione dei suoli sono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e politica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o irrazionalità. La precedente convenzione urbanistica e la destinazione ricettiva previgente erano idonee a configurare un’aspettativa qualificata alla conservazione della vocazione edificatoria; tuttavia tale aspettativa non impediva al Comune di modificare la destinazione urbanistica, imponendo soltanto una motivazione specifica. Il giudice ha ritenuto tale onere assolto, poiché il Comune aveva considerato le osservazioni dei privati e aveva motivato il mantenimento dell’inedificabilità con la necessità di conservare aree verdi aventi funzione ecologica e ambientale, privilegiare il recupero di aree già artificializzate e tutelare il territorio dal rischio idraulico massimo e dalla magnitudo severa derivante da più corsi d’acqua. Il richiamo agli obiettivi generali del piano è stato ritenuto sufficientemente determinato alla luce della relazione sulle controdeduzioni, approvata insieme alla relativa deliberazione. La possibilità prevista dalla normativa regionale di realizzare interventi edilizi subordinatamente a opere di mitigazione del rischio idraulico non vincola il Comune a rendere edificabile l’area in sede di pianificazione generale: l’amministrazione può legittimamente optare per il mantenimento di aree libere dall’edificazione quale misura generale di tutela dal rischio idrogeologico. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti del Comune, per euro 3.000 oltre accessori, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero della cultura, costituitosi senza svolgere difese.

Norme richiamate

  • artt. 10 e 95 l.r. Toscana n. 65/2014

    La disciplina regionale della pianificazione urbanistica è stata invocata dai ricorrenti, ma il giudice ha ritenuto legittima la scelta comunale alla luce della discrezionalità pianificatoria e della motivazione fornita.

  • art. 121 l.r. Toscana n. 65/2014

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina urbanistica applicabile; il ricorso è stato comunque respinto.

  • art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001

    Norma invocata dai ricorrenti in relazione all’intervento convenzionato; non è stata ritenuta ostativa alla successiva ripianificazione comunale.

  • art. 7 l. n. 1150/1942

    Norma richiamata quale fondamento dei principi in materia di pianificazione urbanistica; il giudice ha escluso i vizi dedotti.

  • artt. 8, 11 e 22 l.r. Toscana n. 41/2018

    La normativa consente, a determinate condizioni e previa realizzazione delle opere previste, interventi di nuova costruzione in aree soggette a pericolosità idraulica; tale possibilità non obbliga però l’amministrazione a rendere edificabile l’area in sede di pianificazione.

  • art. 3-bis l.r. Toscana n. 80/2015

    Norma richiamata dai ricorrenti in materia di rischio idraulico e pianificazione; non impedisce scelte urbanistiche conservative delle aree libere.

  • art. 44 delle norme tecniche di attuazione del piano strutturale comunale

    La previsione relativa agli interventi di mitigazione del rischio idraulico non attribuisce al privato un diritto alla trasformazione edificatoria dell’area.

  • art. 64 delle norme tecniche di attuazione del piano operativo

    La norma è stata applicata per classificare le aree come verdi non edificate e precludere qualsiasi nuova edificazione.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica e di classificazione dei suoli costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili dal giudice solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o irrazionalità, non per la loro mera non condivisibilità.
  • La destinazione edificatoria prevista da precedenti strumenti urbanistici e una convenzione urbanistica possono generare un’aspettativa qualificata del privato, ma non impediscono all’amministrazione di modificare la disciplina urbanistica; impongono soltanto una motivazione specifica sulle ragioni del mutamento e sul sacrificio dell’interesse privato.
  • La motivazione specifica richiesta per modificare una destinazione edificatoria è adeguata quando considera l’affidamento del privato e indica, anche mediante il richiamo alla relazione sulle controdeduzioni, obiettivi generali coerenti del piano, quali la conservazione delle aree inedificate, il recupero delle aree già artificializzate e la tutela ambientale.
  • La possibilità normativa di realizzare nuove costruzioni in aree soggette a pericolosità idraulica mediante opere di mitigazione, anche a carico del privato, non vincola l’amministrazione a riconoscere la capacità edificatoria dell’area in sede di pianificazione generale.
  • La classificazione di un’area come soggetta a pericolosità idraulica elevata o molto elevata può costituire autonoma e valida ragione per limitarne o escluderne la vocazione edificatoria, anche quando il privato proponga interventi di mitigazione del rischio.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanistici
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneEccesso di potere

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