Cassazione Civile, Ordinanza n. 20920/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso IVA relativo al 2004, sostenendo in cassazione, da un lato, la nullità della sentenza della CTR per omessa motivazione sulle eccezioni di invalidità formale del diniego di rimborso; dall'altro, la violazione o falsa applicazione delle norme IVA e processuali sulla decadenza/prescrizione del diritto al rimborso, assumendo che non fosse maturata la decadenza biennale ritenuta dai giudici di merito. La CTR aveva invece confermato il rigetto del ricorso, ritenendo tardiva l'istanza di rimborso, individuando come prima vera domanda quella presentata il 21 ottobre 2009, oltre il termine biennale decorrente dal pagamento del tributo o comunque dal momento di maturazione del credito per l'anno 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR, pur con motivazione sintetica e per relationem, aveva comunque deciso sulle eccezioni di invalidità formale del diniego di rimborso. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, applicando il principio secondo cui, in tema di IVA, il diritto al rimborso resta soggetto al termine decadenziale biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 quando l'istanza non sia stata formulata in modo inequivoco come richiesta di rimborso; nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che la prima vera istanza di rimborso era quella del 21 ottobre 2009, dunque tardiva rispetto al credito maturato nel 2004. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come norma di deduzione del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione mancante su eccezioni di merito.
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione avente contenuto concreto e specifico.
artt. 30, 38-bis d.P.R. 633/1972
disciplinano, nel sistema IVA, i presupposti e le modalità del rimborso dell'imposta.
art. 21, d.lgs. 546/1992
il diritto al rimborso IVA è soggetto a decadenza biennale decorrente dal presupposto del rimborso, cioè dal pagamento che dà diritto alla restituzione.
art. 38-bis d.P.R. 633/1972
la presentazione del modello VR è un adempimento prodromico all'esecuzione del rimborso e non equivale necessariamente alla domanda di rimborso, che può risultare dalla dichiarazione annuale solo se formulata in modo inequivoco.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette del tutto di decidere su una domanda o eccezione di merito; una motivazione sintetica o per relationem è sufficiente se consente di comprendere che la questione è stata esaminata e respinta.
- In materia di rimborso IVA, la mera compilazione della dichiarazione annuale non integra sempre una domanda di rimborso: occorre verificare se dalla dichiarazione emerga in modo inequivoco la volontà del contribuente di ottenere la restituzione del credito.
- Quando la richiesta di rimborso IVA non sia formulata in modo chiaro e univoco, si applica la decadenza biennale prevista dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, decorrente dal pagamento che ha generato il diritto alla restituzione.
- Il modello VR ha funzione strumentale all'esigibilità del credito e non sposta, di per sé, il momento di insorgenza o di esercizio del diritto al rimborso.
- L'accertamento del momento in cui sia stata proposta la prima vera istanza di rimborso è questione di fatto riservata al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
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