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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41331/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello denunciando la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello avrebbe applicato una pena pecuniaria difforme dall'accordo tra le parti in sede di concordamento (secondo il ricorrente la multa concordata sarebbe stata di euro 75.000, mentre nella sentenza impugnata è stata disposta una multa diversa).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la decisione del giudice d'appello fosse conforme alle conclusioni concordate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che non emergesse alcun diverso accordo relativo alla commisurazione della pena pecuniaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La norma regola il procedimento di giudizio e la pronuncia conformemente al concordato tra le parti; la Corte ha ritenuto che il provvedimento d'appello fosse conforme all'accordo risultante dagli atti e che non fosse provato alcun diverso intesa sulle somme pecuniarie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali; la Corte l'ha applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Il richiamo serve a ricordare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non emergenti elementi esimenti e ha fissato la somma in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Quando si impugna per presunta difformità rispetto a un patteggiamento ai sensi dell'art. 599-bis, è necessario far emergere in modo documentale o nel processo l'esatto contenuto dell'accordo; semplici affermazioni in ricorso senza riscontri processuali sono insufficienti.
  • Il giudice del merito che registra e dichiara di conformarsi al concordato vincola la decisione alle conclusioni pattuite; la conformità risulta dagli atti e dal verbale di udienza.
  • La mancata prova di un diverso accordo comporta il rigetto del motivo e l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se non emergono elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può ordinare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (misura discrezionale, qui determinata in euro 3.000,00).
  • Prassi consigliata per evitare contestazioni: far verbalizzare esplicitamente e in modo dettagliato in udienza l'entità della pena pecuniaria concordata, conservare ogni atto scritto dell'accordo e sollevare immediatamente eventuali discrepanze già in sede di merito.

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