Ordinanza n. 2865/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot. N V – 7263 che ha respinto la domanda di visto d’ingresso in Italia ai fini di lavoro subordinato (pos. n. 50017933), notificato in data 28.08.2025 dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka che aveva respinto la domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato. Il ricorso è stato notificato esclusivamente al Ministero dell’Interno, sebbene l’atto impugnato fosse stato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka, organo periferico del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale. Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a integrare il contraddittorio nei confronti dell’amministrazione effettivamente legittimata passivamente, ai sensi dell’art. 27 c.p.a., e ha prospettato la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare. Ha escluso la possibilità di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 27 c.p.a., rilevando che tale integrazione presuppone che sia stata originariamente evocata almeno una parte dotata di legittimazione passiva e che non sia maturata alcuna decadenza. Nel caso concreto, il ricorso era stato proposto esclusivamente nei confronti del Ministero dell’Interno, estraneo all’adozione del provvedimento impugnato e quindi privo di legittimazione passiva; inoltre, il termine per impugnare era ormai decorso. Il Collegio ha escluso anche la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a., poiché il ricorrente non aveva fornito argomentazioni idonee a dimostrare la scusabilità dell’errore nell’individuazione dell’amministrazione resistente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale nel processo amministrativo.
art. 27 c.p.a.
non si è verificata alcuna decadenza
Consente l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non evocate soltanto quando sia stata originariamente evocata almeno una parte dotata di legittimazione passiva e non sia intervenuta decadenza.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede la dimostrazione della scusabilità dell’errore; tale dimostrazione non è stata fornita dal ricorrente.
Massime di principio
- L’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione effettivamente legittimata passivamente non è ammessa quando il ricorso sia stato originariamente notificato esclusivamente a un’amministrazione estranea al provvedimento impugnato e, nel frattempo, sia maturata la decadenza dal termine di impugnazione.
- La notificazione del ricorso a un’amministrazione priva di legittimazione passiva non consente di conservare gli effetti dell’impugnazione nei confronti dell’amministrazione effettivamente autrice dell’atto.
- La rimessione in termini per errore scusabile richiede una specifica allegazione e dimostrazione delle circostanze che rendono non imputabile l’errore nell’individuazione della parte resistente; la mera richiesta non è sufficiente.
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