Cassazione Civile, Ordinanza n. 17952/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio in materia di imposta di registro. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Veneto n. 1244/2021 sulla base di un unico motivo, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato memoria dichiarando di rinunciare al ricorso perché il rapporto era stato definito mediante rottamazione/definizione agevolata. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Non emergono dal testo i contenuti del motivo originario di ricorso, perché la decisione si arresta sulla rinuncia e sulla conseguente estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della volontà della ricorrente di rinunciare al ricorso per intervenuta definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese di lite in ragione della natura della pronuncia definitoria. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, affermando che tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si riferisce soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è norma eccezionale di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato
La disposizione si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si estende alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché norma eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia intervenuta una definizione agevolata della pretesa fiscale, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione agevolata, le spese possono essere compensate in ragione della natura della pronuncia.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- La disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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