Decreto dirigenziale n. 542 del 30/12/2025
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva il dispositivo "SART_RED" della società Sismic Sistemi s.r.l. per il rilevamento automatico delle violazioni al semaforo indicante luce rossa, ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione. L’atto precisa anche che il sistema può riconoscere le targhe dei veicoli secondo la norma UNI 10772:2016, entro specifici limiti tecnici e geometrici, e può essere utilizzato, alle condizioni indicate, anche per l’accertamento delle violazioni ex art. 146, comma 3, CdS. Il decreto disciplina caratteristiche tecniche, limiti di installazione ed esercizio, condizioni per la produzione e commercializzazione e obbligo di conformità al prototipo e alla documentazione depositata.
Approvazione del dispositivo "SART_RED" per l’accertamento automatico delle infrazioni al semaforo rosso
Approvazione del dispositivo "SART_RED" per il rilevamento del semaforo rosso
Il decreto dirigenziale approva il dispositivo "SART_RED" prodotto da Sismic Sistemi s.r.l. per l’accertamento automatico delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa. L’atto è adottato in attuazione dell’art. 45 del Codice della Strada e dell’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, tenendo conto anche delle modifiche apportate all’art. 201 del Codice della Strada dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.
Base normativa e istruttoria
L’approvazione interviene a seguito della richiesta presentata il 19 settembre 2022 dalla società Sismic Sistemi s.r.l., con sede legale in Firenze, integrata dal deposito del prototipo del 22 settembre 2022 e da ulteriore documentazione tecnica trasmessa fino al 25 febbraio 2025. Nel procedimento è richiamato il voto n. 23/2025 della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso nell’adunanza del 23 aprile 2025, favorevole all’approvazione a condizione che fossero recepite prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni indicate nel parere.
Oggetto dell’approvazione e ambito di impiego
Il dispositivo è approvato per l’accertamento delle infrazioni relative al semaforo con luce rossa. Il decreto precisa inoltre che il sistema è idoneo al riconoscimento delle targhe dei veicoli ai sensi della norma UNI 10772:2016, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’articolo 3. Qualora impiegato con lanterne veicolari normali o di corsia, esso può essere usato anche per il rilevamento della violazione di cui all’art. 146, comma 3, del Codice della Strada, nella direzione impedita dalla fase semaforica, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 201, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, nonché dei limiti tecnici e operativi fissati dal decreto.
Caratteristiche tecniche del dispositivo
Il dispositivo è descritto come composto da:
- unità di elaborazione con doppio processore multicore e sistema operativo Linux;
- telecamera digitale monocromatica C-MOS progressiva per la rilevazione del transito e la lettura OCR della targa;
- telecamera digitale a colori ad alta risoluzione per la foto contestuale al transito;
- sistema di elaborazione delle immagini;
- software di riconoscimento targhe;
- web server integrato per la gestione remota;
- sistema di illuminazione infrarossa;
- ottica fissa con filtro IR;
- scheda di controllo I/O per l’acquisizione dei transiti in modalità trigger;
- connessione Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps.
Prestazioni della funzione di riconoscimento targhe
Sulla base delle prove base ed estese eseguite in laboratorio ai sensi della UNI 10772:2016, il sistema risulta in grado di riconoscere le targhe alle velocità di movimentazione pari a 50, 70 e 100 km/h, sia in traffico canalizzato sia non canalizzato, nelle condizioni ambientali diurne e notturne. Le classi di accuratezza indicate sono tutte di classe A per:
- targhe posteriori e anteriori di autoveicoli in traffico canalizzato;
- targhe posteriori e anteriori di autoveicoli in traffico non canalizzato;
- targhe di motoveicoli e ciclomotori.
Il decreto definisce anche i limiti geometrici massimi per l’impiego della funzione di riconoscimento targhe:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 22,00 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 6,00 m;
- disassamento laterale massimo: 7,00 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 19,3°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2,00 m.
Installazione ed esercizio
Le condizioni di installazione devono rispettare il manuale del dispositivo e, per l’uso della funzione di riconoscimento targhe, i limiti tecnici fissati nel decreto, in modo da non alterare la funzionalità della configurazione approvata. L’installazione deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al regolamento di attuazione, senza costituire pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni e nel rispetto delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree accessibili al pubblico, anche con riguardo agli interventi di manutenzione.
Il dispositivo può monitorare al massimo due corsie; se la strada presenta un numero superiore di corsie, occorre installare più dispositivi. L’accertamento delle infrazioni al semaforo rosso è consentito solo se la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento è conforme al Codice della Strada e regolarmente manutenuta.
Produzione e commercializzazione
I dispositivi prodotti e commercializzati devono essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero il 22 settembre 2022 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni esemplare deve riportare in modo indelebile gli estremi del decreto e il nome del produttore. È vietato apportare modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza una specifica modifica del decreto di approvazione. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale del dispositivo, che si applica nei limiti e alle condizioni compatibili con il presente decreto.
Punti principali
Base normativa e iter istruttorio
Il decreto si fonda sull’art. 45 del Codice della Strada, sull’art. 192 del D.P.R. 495/1992 e sull’art. 201 del Codice della Strada, come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177. L’approvazione segue la richiesta della società Sismic Sistemi s.r.l. del 19 settembre 2022, integrata con il deposito del prototipo e con ulteriore documentazione tecnica fino al 25 febbraio 2025, nonché il parere favorevole con prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, voto n. 23/2025 del 23 aprile 2025.
Oggetto dell’approvazione
Viene approvato il dispositivo "SART_RED" per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo con luce rossa. Il sistema è anche abilitato al riconoscimento delle targhe dei veicoli secondo la UNI 10772:2016 e, se utilizzato con lanterne veicolari normali o di corsia, può essere impiegato anche per il rilievo della violazione dell’art. 146, comma 3, CdS nella direzione impedita dalla fase semaforica, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto.
Caratteristiche tecniche e prestazionali
Il decreto elenca i componenti del dispositivo: unità di elaborazione con doppio processore multicore e Linux, telecamere per transito e foto contestuale, sistema di elaborazione immagini, software OCR, web server per gestione remota, illuminazione infrarossa, ottica fissa con filtro IR, scheda I/O e connessione Gigabit Ethernet. Per la funzione di riconoscimento targhe sono indicate classi di accuratezza A per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, con prove in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, diurne e notturne.
Limiti di utilizzo e installazione
L’installazione deve rispettare il manuale del dispositivo, il Codice della Strada e il relativo regolamento, oltre alle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche accessibili al pubblico. Il sistema può monitorare al massimo due corsie; oltre tale limite occorrono più dispositivi. L’accertamento delle violazioni al semaforo rosso è subordinato anche alla corretta esecuzione e manutenzione della segnaletica orizzontale nella zona di attestamento.
Produzione, commercializzazione e vincoli di conformità
I dispositivi prodotti e commercializzati dovranno essere conformi al prototipo depositato il 22 settembre 2022 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni esemplare dovrà riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore. Non sono consentite modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza un’apposita modifica del decreto; la commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale d’uso e manutenzione, applicabile nei limiti di compatibilità con l’atto approvativo.
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