Decreto dirigenziale n. 1 del 08/01/2026
Equiparazione ad aeromobile di Stato (ai sensi dell’art.746 CdN) di UAS in dotazione della C.I.S.S.T.E.Ma. (associazione Center International Search & Study Training Emergency Management) impiegati, su tutto il territorio nazionale, nell’interesse della collettività e della sicurezza pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto riconosce, ai sensi dell’art. 746 del Codice della navigazione, l’equiparazione ad aeromobile di Stato di ulteriori aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) in dotazione alla C.I.S.S.T.E.Ma., operatore registrato su D-Flight. L’efficacia decorre dal 18 novembre 2025, data di ricezione dell’istanza, e riguarda cinque velivoli DJI identificati da modello, targa D-Flight e numero di serie. L’equiparazione vale solo per l’effettivo impiego degli UAS nelle finalità pubbliche indicate in premessa e cessa se viene meno tale utilizzo.
Riconoscimento dell’equiparazione ad aeromobile di Stato di ulteriori UAS in dotazione alla C.I.S.S.T.E.Ma.
Riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato per UAS della C.I.S.S.T.E.Ma.
Il decreto direttoriale della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari riconosce l’equiparazione ad aeromobile di Stato, ai sensi dell’art. 746 del Codice della navigazione, di ulteriori aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione alla C.I.S.S.T.E.Ma. Il provvedimento si colloca nel quadro della disciplina nazionale ed euro-unitaria in materia di aviazione civile e UAS, richiamando anche il regolamento ENAC UAS-IT e i precedenti decreti direttoriali già adottati per altri mezzi della medesima associazione.
Base normativa e presupposti del provvedimento
Il decreto richiama come fondamento giuridico:
- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e in particolare l’art. 746 del Codice della navigazione;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011 sul trasporto aereo di Stato;
- il Regolamento (UE) 2018/1139, art. 2, par. 3, lett. a), che esclude dal proprio ambito gli aeromobili impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, ricerca e soccorso, antincendio, guardia di frontiera e costiera o attività analoghe sotto controllo e responsabilità di uno Stato membro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425;
- il regolamento ENAC UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato per attività ricadenti nell’art. 2, par. 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2018/1139, ove manchino specifiche regolamentazioni delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 748 del Codice della navigazione.
Sono inoltre richiamati i precedenti decreti direttoriali della DGATASS n. 52 del 6 settembre 2023, n. 5 del 20 febbraio 2025 e n. 52 del 21 agosto 2025, con i quali era già stata riconosciuta l’equiparazione ad aeromobile di Stato per altri UAS della stessa associazione.
Istanza e finalità pubbliche dichiarate
La C.I.S.S.T.E.Ma., operatore registrato su D-Flight con codice ITEndCy20m, ha presentato istanza con nota prot. n. 1/4-1 del 17 novembre 2025, acquisita dalla DGATASS con prot. n. 7366 del 18 novembre 2025. Nell’istanza è stato rappresentato che gli ulteriori UAS sono impiegati, insieme a quelli già equiparati, su tutto il territorio nazionale, nell’interesse della collettività e della sicurezza pubblica.
Le attività indicate in premessa comprendono:
- controllo dello stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico e privati, specie in caso di pericolo per l’incolumità pubblica o di crollo;
- attività di polizia giudiziaria delegata da forze di polizia, procure e tribunali;
- attività di interesse per conto di enti di Stato;
- prevenzione, contrasto e segnalazione di illeciti ambientali;
- ricerca e soccorso in caso di infortuni, calamità e persone scomparse;
- monitoraggio ambientale e avvistamento di incendi boschivi;
- prevenzione e contrasto al degrado urbano e agli atti vandalici;
- vigilanza sui corsi d’acqua;
- attività di safety e security in occasione di eventi pubblici.
Il Ministero rileva inoltre che l’associazione dichiara di avvalersi di personale in possesso delle abilitazioni al volo previste dalla normativa europea e nazionale, costantemente aggiornato e formato.
Aeromobili riconosciuti come aeromobili di Stato
Il decreto riconosce l’equiparazione, dal 18 novembre 2025, per i seguenti cinque UAS:
- DJI MINI 4 PRO, targa D-FLIGHT ITA h7h3lajb17ty, numero di serie 1581F6Z9C2467003V4JH;
- DJI MATRICE 4T, targa D-FLIGHT ITAdslla081tay0y, numero di serie 158IFK3C252Q00D9881;
- DJI AIR 2, targa D-FLIGHT ITAtmf891f8eoa82, numero di serie 3YTBJ7F0030314;
- DJI MATRICE 4T, targa D-FLIGHT ITAi67qo58f1iw09, numero di serie 1581F6CDCL3F00304FRL;
- DJI AIR 2, targa D-FLIGHT ITAco5c86q8wwj04, numero di serie 1WNBN4B002008E.
Effetti del riconoscimento e obblighi operativi
L’art. 1 stabilisce che l’equiparazione ad aeromobile di Stato è limitata all’effettiva utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche della C.I.S.S.T.E.Ma. richiamate in premessa. L’operatore deve assicurare lo svolgimento delle operazioni di volo garantendo un adeguato livello di sicurezza e nel rispetto delle regolamentazioni dettate dagli enti e istituzioni competenti.
Cessazione dell’equiparazione
L’art. 2 dispone che il riconoscimento cessa di essere efficace qualora venga meno l’utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche indicate in premessa e richiamate nell’art. 1, comma 3. Il decreto, quindi, subordina la permanenza dell’equiparazione al mantenimento della destinazione istituzionale o di interesse pubblico degli UAS.
Pubblicazione
Il decreto prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Punti principali
Base normativa e quadro regolatorio
Il provvedimento si fonda sull’art. 746 del Codice della navigazione, sulla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2011 sul trasporto aereo di Stato, sul Regolamento (UE) 2018/1139, sul Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e sue modifiche, nonché sul regolamento ENAC UAS-IT del 4 gennaio 2021. Sono richiamati anche i precedenti decreti direttoriali n. 52 del 6 settembre 2023, n. 5 del 20 febbraio 2025 e n. 52 del 21 agosto 2025, con cui erano già stati equiparati altri UAS della medesima associazione.
Soggetto istante e finalità dell’operatore
La richiesta proviene dalla C.I.S.S.T.E.Ma., operatore registrato su D-Flight con codice ITEndCy20m, che ha dichiarato di impiegare gli UAS su tutto il territorio nazionale per funzioni di interesse e sicurezza pubblici. Le attività richiamate includono monitoraggio di beni e infrastrutture, polizia giudiziaria delegata, supporto a enti di Stato, prevenzione e contrasto di illeciti ambientali, ricerca e soccorso, monitoraggio ambientale e incendi boschivi, prevenzione del degrado urbano, vigilanza sui corsi d’acqua e safety/security per eventi pubblici.
UAS oggetto di equiparazione
Il decreto riconosce l’equiparazione ad aeromobile di Stato per cinque UAS DJI, identificati come segue: MINI 4 PRO, targa D-Flight ITA h7h3lajb17ty, numero di serie 1581F6Z9C2467003V4JH; MATRICE 4T, targa ITAdslla081tay0y, numero di serie 158IFK3C252Q00D9881; AIR 2, targa ITAtmf891f8eoa82, numero di serie 3YTBJ7F0030314; MATRICE 4T, targa ITAi67qo58f1iw09, numero di serie 1581F6CDCL3F00304FRL; AIR 2, targa ITAco5c86q8wwj04, numero di serie 1WNBN4B002008E.
Effetti e limiti dell’equiparazione
L’equiparazione è riconosciuta dal 18 novembre 2025, cioè dalla data di presentazione/ricezione dell’istanza, e opera solo in relazione all’effettiva utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche della C.I.S.S.T.E.Ma. Il decreto precisa che l’operatore deve assicurare lo svolgimento delle operazioni di volo garantendo un adeguato livello di sicurezza e nel rispetto delle specifiche regolamentazioni degli enti e istituzioni competenti.
Cessazione del riconoscimento
L’articolo 2 stabilisce che l’equiparazione cessa di essere riconosciuta qualora venga meno l’utilizzo degli aeromobili per le finalità pubbliche richiamate in premessa e all’art. 1, comma 3. Il riconoscimento, quindi, non è stabile e assoluto, ma subordinato alla permanenza dell’impiego istituzionale o di interesse pubblico degli UAS.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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