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Decreto dirigenziale n. 589 del 19/12/2025

Albo Richiami. Il decreto disciplina l’istituzione dell’elenco telematico di cui all’articolo 80-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 relativo alle campagne di richiamo di sicurezza dei veicoli e le modalità di accesso al medesimo elenco telematico e di consultazione dei relativi dati.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto istituisce, in attuazione dell’articolo 80-bis del codice della strada, l’elenco telematico dei veicoli M, N e O per i quali, trascorsi 24 mesi dall’avvio di una campagna di richiamo di sicurezza, non risultino ancora eseguiti i necessari adeguamenti. Regola inoltre i soggetti abilitati all’inserimento e all’aggiornamento dei dati, le modalità di accesso per costruttori, terzi delegati, personale MIT, organi di polizia e cittadini, nonché i tempi di conservazione dei dati e dei log di sistema. L’elenco è istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e la sua operatività è differita di 60 giorni dalla pubblicazione.

Istituzione dell’elenco telematico dei veicoli oggetto di campagne di richiamo di sicurezza e disciplina delle modalità di accesso e consultazione

Istituzione dell’elenco telematico delle campagne di richiamo di sicurezza

Il decreto disciplina, in attuazione dell’articolo 80-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’istituzione dell’elenco telematico dei veicoli oggetto di campagne di richiamo di sicurezza e le modalità di accesso e consultazione dei dati. La base normativa richiamata comprende, oltre al codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione, anche la legge 25 novembre 2024, n. 177, nonché il quadro europeo in materia di sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato.

Finalità e ambito di applicazione

L’elenco riguarda i veicoli di categoria M, N e O inseriti in una campagna di richiamo di sicurezza per i quali, decorsi ventiquattro mesi dall’avvio della campagna, non risultino ancora eseguiti i necessari adeguamenti. Il sistema è collocato presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIT.

Definizioni rilevanti

Ai fini del decreto si considerano, tra gli altri:

  • la "campagna di richiamo di sicurezza", come misura di informazione svolta dai costruttori per veicoli con rischio grave per la salute o la sicurezza e per i quali occorrono misure correttive;
  • il "CED", ossia il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione;
  • il "costruttore", quale soggetto responsabile di progettazione, fabbricazione e conformità dei veicoli;
  • l’"elenco telematico", contenente i veicoli non ancora adeguati dopo il decorso dei 24 mesi;
  • il "terzo delegato", soggetto incaricato dal costruttore per inserimento, aggiornamento e modifica dei dati.

Dati contenuti nell’elenco

L’elenco raccoglie due gruppi di informazioni:

  • dati relativi ai veicoli: denominazione del distributore, se presente, numero di telaio, modello, tipo e periodo di produzione;
  • dati relativi alla campagna di richiamo: denominazione del costruttore, codice della campagna, marchio del veicolo, data di avvio e di pubblicazione, codice identificativo RAPEX, descrizione del difetto e misure correttive da adottare.

I dati sono forniti dai costruttori, anche per il tramite dei terzi delegati, sotto la loro responsabilità quanto a correttezza, completezza e aggiornamento. Il Ministero effettua una verifica formale dei numeri di telaio confrontandoli con l’archivio nazionale dei veicoli; se il telaio non risulta presente nell’archivio, ne dà comunicazione al costruttore.

Inserimento, aggiornamento e cancellazione

L’inserimento e l’aggiornamento dei dati spettano ai costruttori, eventualmente tramite terzi delegati. La cancellazione dei veicoli dall’elenco è eseguita dal costruttore quando risultino adottate le misure correttive previste dalla campagna di richiamo di sicurezza.

Accesso all’elenco e consultazione dei dati

Possono accedere all’elenco:

  • i costruttori e i terzi delegati, per inserire e modificare i dati relativi ai veicoli interessati;
  • il personale del MIT, per consultazione, monitoraggio, assistenza e manutenzione;
  • gli agenti di cui all’articolo 12, comma 1, del codice della strada, ai fini dei controlli di polizia e dell’eventuale applicazione di sanzioni;
  • i cittadini, limitatamente ai veicoli di cui risultano intestatari.

Le modalità di autenticazione differiscono per categoria di soggetti: costruttori e terzi delegati accedono con SPID livello 2 o CIE tramite Portale del Trasporto; il personale MIT accede con autenticazione a due fattori e credenziali istituzionali fornite dal CED; le forze di polizia centrali operano secondo le modalità del Centro elaborazione dati Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; le forze di polizia locali usano credenziali istituzionali con autenticazione a due fattori. La consultazione per gli agenti avviene tramite Portale dell’Automobilista o Portale del Trasporto, sulla base di targa o numero di telaio. I cittadini consultano i dati tramite Portale dell’Automobilista o app mobile dedicate.

Conservazione e tracciabilità

Le operazioni effettuate nell’elenco telematico sono tracciate e conservate secondo la normativa vigente. I log di sistema sono conservati per ventiquattro mesi. I dati relativi ai veicoli e alle campagne di richiamo associati sono conservati per tre anni dalla cancellazione dall’elenco, allo scopo di rispondere a richieste di autorità giudiziarie e forze di polizia e per eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

Disposizioni transitorie, efficacia ed entrata in vigore

Fino alla piena operatività dei sistemi di accesso con autenticazione a due fattori, l’accesso dei soggetti abilitati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), avviene mediante le credenziali rilasciate dal CED. Il decreto è pubblicato sul portale istituzionale del MIT ed entra in vigore il giorno della pubblicazione; tuttavia, ai fini dell’avvio operativo dell’elenco telematico, acquista efficacia entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il provvedimento attua l’articolo 80-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992, introdotto dalla legge n. 177/2024. La finalità è disciplinare l’istituzione dell’elenco telematico dei veicoli coinvolti in campagne di richiamo di sicurezza e le modalità di consultazione dei relativi dati da parte dei soggetti autorizzati e degli utenti.

Contenuto dell’elenco telematico

L’elenco, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione, contiene i dati identificativi del veicolo e quelli della campagna di richiamo. Sono previsti, tra gli altri, numero di telaio, modello, tipo, periodo di produzione, denominazione del costruttore, codice campagna, marchio, date di avvio e pubblicazione, codice RAPEX, descrizione del difetto e misure correttive.

Soggetti responsabili e aggiornamento dei dati

I dati sono inseriti e aggiornati a cura e sotto la responsabilità dei costruttori, anche tramite terzi delegati. La cancellazione dei veicoli dall’elenco è effettuata dal costruttore una volta adottate le misure correttive previste dalla campagna di richiamo.

Accesso, consultazione e controlli

Possono accedere all’elenco i costruttori e i terzi delegati, il personale MIT e, per i controlli di polizia e l’eventuale applicazione di sanzioni, gli agenti di cui all’articolo 12 del codice della strada. I cittadini possono consultare i dati dei veicoli di cui risultano intestatari tramite Portale dell’Automobilista o app dedicate.

Conservazione e regime transitorio

Le operazioni sono tracciate; i log di sistema sono conservati per 24 mesi. I dati dei veicoli e delle campagne sono conservati per 3 anni dalla cancellazione dall’elenco. In via transitoria, fino alla piena operatività dell’autenticazione a due fattori, l’accesso dei costruttori e terzi delegati avviene con le credenziali rilasciate dal CED. Il decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione ma acquista efficacia ai fini dell’avvio operativo dopo 60 giorni.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradalefinanziamenti e contributi

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