Cassazione Penale, Sentenza n. 12525/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di rigetto degli appelli avverso la confisca di due unità immobiliari acquistate nel 2010 e poste nella disponibilità di Del Vecchio e Cammisa. I ricorrenti contestano l'insufficiente e apparente motivazione della Corte di appello sulla correlazione temporale tra gli incrementi patrimoniali e la pericolosità sociale del proposto, il travisamento e la mancata valutazione di elementi documentali decisivi (modalità di pagamento dell'acconto, versamenti effettuati dal fideiussore Vincenzo Cammisa, incassi di indennizzi assicurativi), nonché la ritenuta strumentalità del mutuo e la mancata valutazione della buona fede della banca mutuante (Intesa) al momento dell'erogazione del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha rilevato motivazione apparente da parte della Corte di appello, in particolare per non aver valutato in modo adeguato e confrontato le specifiche deduzioni probatorie sui versamenti leciti (bonifico, assegno incassato, pagamenti del fideiussore, indennizzi assicurativi) e per aver adottato presunzioni sul nesso di strumentalità del mutuo nonostante il credito fosse stato erogato in un periodo di assenza di pericolosità percepibile. Ha altresì richiamato il principio secondo cui la confisca totale non può essere disposta quando parte del prezzo sia stato pagato con risorse lecite, salvo che la parte lecita sia meramente irrisoria. Per la banca, la Cassazione ha ritenuto che mancasse adeguata prova della colpevole consapevolezza della strumentalità del mutuo; la semplice negligenza istruttoria non è sufficiente a escludere la buona fede. Conseguentemente il decreto è stato annullato e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio secondo i principi indicati.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. b)
Definizione della 'pericolosità sociale' del soggetto; la Corte ha ritenuto che Del Vecchio fosse socialmente pericoloso in periodi determinati, ma ha richiamato la necessità di valutare temporalmente quando tale pericolosità sia emersa rispetto agli acquisti/finanziamenti
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3
Limita il ricorso per cassazione alle ipotesi di violazione di legge nel procedimento di prevenzione; la Corte precisa che in tale ambito è deducibile anche la mancanza o mera apparenza della motivazione
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1, lett. b)
Regola l'assoggettabilità dei crediti alla procedura di prevenzione e la valutazione della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; la Cassazione richiede una valutazione specifica dello scarto temporale tra erogazione del credito e emersione della pericolosità
Costituzione, art. 42
Tutela della proprietà privata; richiamato il principio che impedisce la confisca integrale dell'immobile quando una parte rilevante del prezzo sia stata pagata con risorse lecite
Massime di principio
- La confisca di prevenzione non può prescindere da una valutazione puntuale e motivata sull'origine lecita o illecita dei singoli apporti finanziari impiegati per l'acquisto: se parte del prezzo è stata corrisposta con risorse lecite la confisca totale è inammissibile salvo che la quota lecita sia trascurabile
- Quando il credito è stato erogato in un momento in cui non risultava percepibile la pericolosità sociale del destinatario, non opera automaticamente una presunzione di strumentalità del mutuo; occorre provare il nesso di strumentalità e la consapevolezza o colpevole ignoranza del mutuante
- La buona fede del creditore non può essere esclusa solo per carenze nell'istruttoria bancaria: è necessario dimostrare la consapevolezza o la colpevole ignoranza della finalità illecita del finanziamento
- Il giudice deve confrontarsi espressamente con le specifiche deduzioni difensive e con le prove documentali offerte (es. bonifici, assegni incassati, pagamenti del fideiussore, indennizzi), non potendo limitarsi ad argomentazioni generiche o presuntive
- In sede di prevenzione la Corte di legittimità richiede motivazioni congrue e non apodittiche: la mera omissione di valutazione di elementi decisivi determina l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12526/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12527/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12533/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12540/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12600/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →