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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33933 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso della contribuente contro gli avvisi ICI relativi agli anni 2002-2007. Gli avvisi riguardavano un'area classificata urbanisticamente come agricola, sulla quale, previa concessione edilizia, erano stati realizzati quattro silos per la conservazione e lo stoccaggio di cereali. Il Comune sosteneva che l'edificazione avesse reso l'area imponibile come area fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, anche se inserita in zona agricola, e contestava inoltre l'applicabilità dell'agevolazione prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi del Comune, ritenendo adeguatamente motivata la sentenza della CTR, ma ha accolto il terzo e il quarto motivo, relativi alla corretta interpretazione della normativa ICI. Ha stabilito che l'area, in quanto concretamente utilizzata per la realizzazione dei silos, doveva essere considerata fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, indipendentemente dalla sua classificazione urbanistica agricola. L'edificazione aveva fatto venir meno la ragione dell'agevolazione connessa alla natura agricola del terreno. Il ricorso incidentale della contribuente è stato rigettato: la censura sulle sanzioni è stata dichiarata inammissibile e quella relativa alla motivazione degli avvisi è stata ritenuta infondata. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente e condannandola al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)

    Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell'art. 9, comma 1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

    La qualificazione agricola o edificabile dipende non solo dalla classificazione urbanistica, ma anche dall'effettivo utilizzo del terreno e dalla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'agevolazione agricola.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6

    In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (...) la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2.

    Quando un terreno viene concretamente utilizzato per opere edilizie, esso può essere considerato area fabbricabile ai fini ICI anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano come agricolo. L'imponibilità permane fino all'ultimazione dei lavori o, se precedente, fino all'utilizzazione del fabbricato.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9

    Tali soggetti sono i (...) coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.

    L'agevolazione per i terreni agricoli richiede la presenza dei requisiti soggettivi previsti dalla norma e l'effettiva persistenza dell'utilizzazione agricola; la mera strumentalità delle opere all'attività agricola non è sufficiente se il terreno è stato distolto dall'utilizzazione agricola mediante edificazione.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito nella L. n. 248 del 2005

    Un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

    La natura edificabile può sussistere già in base allo strumento urbanistico generale, senza che siano necessari strumenti attuativi; la norma non esclude, inoltre, l'ulteriore ipotesi di edificabilità derivante dall'utilizzazione concreta prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria, ma l'amministrazione non è tenuta a indicare tutte le possibili esenzioni astrattamente applicabili. Spetta al contribuente dedurre e provare l'eventuale causa di esclusione o agevolazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, la classificazione urbanistica agricola non esclude automaticamente l'imponibilità come area fabbricabile: occorre verificare anche l'utilizzo concreto del terreno.
  • La realizzazione di opere edilizie su un terreno agricolo può far scattare l'applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, rendendo imponibile il valore dell'area indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
  • L'agevolazione prevista per i terreni agricoli richiede sia requisiti soggettivi del possessore sia l'effettiva prosecuzione dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale; la costruzione di manufatti può far venir meno il presupposto agevolativo.
  • La destinazione dei manufatti all'attività agricola non è, da sola, sufficiente a conservare la natura agricola del terreno quando l'area è stata concretamente distolta dall'esercizio agricolo per essere edificata.
  • Nelle controversie tributarie, il contribuente deve allegare e provare la specifica causa di esenzione o agevolazione invocata; il Comune non deve necessariamente escludere nell'avviso ogni possibile beneficio astrattamente applicabile.
  • Quando la Corte di cassazione ritiene accertati tutti i fatti necessari, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, senza rinvio.

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