Sentenza n. 969/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1226/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1226/2024, recante condanna all'accredito di complessivi € 1.500 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1226/2024, notificata al Ministero il 7 marzo 2025 e non impugnata. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione ad accreditare € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.500. Nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero è rimasto inadempiente. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, rilevando la mancata impugnazione della sentenza civile, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Ha disposto, inoltre, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, precisando che successivamente spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero per € 500, oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarla.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla formazione del giudicato, presupposto per l'azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, secondo le disposizioni richiamate dal giudice.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico commissariale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale pagamento entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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