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Sentenza

Sentenza n. 1297/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale recante l’obbligo di eseguire interventi di bonifica acustica e la sospensione dei piccoli trattenimenti musicali in orario notturno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Bologna aveva imposto interventi di bonifica acustica per ricondurre le immissioni sonore entro i limiti previsti dal DPCM 14 novembre 1997 e aveva sospeso, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, lo svolgimento dei piccoli trattenimenti musicali indicati nella SCIA. Deduceva, tra gli altri, l’incompetenza del dirigente firmatario, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/1995; la violazione della disciplina sulle tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico, per omessa misurazione del rumore residuo e del livello differenziale; l’incompetenza e la violazione delle disposizioni dello Statuto e del regolamento comunale sul procedimento amministrativo; nonché eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà della motivazione, omessa o carente motivazione e travisamento dei fatti. Con motivi aggiunti formulava ulteriori censure alla luce della documentazione prodotta dal Comune. Nel corso del giudizio, tuttavia, si susseguivano ulteriori provvedimenti comunali limitativi e inibitori, non impugnati, e la ricorrente comunicava la cessazione dell’attività vietata, chiedendo la rimozione dei sigilli apposti alla strumentazione musicale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che, dopo l’ordinanza originariamente impugnata, erano intervenuti ulteriori provvedimenti amministrativi, tra cui quello che disponeva la cessazione di qualunque attività di trattenimenti musicali svolta abusivamente, divenuti definitivi per mancata impugnazione. La ricorrente aveva inoltre comunicato la cessazione dell’attività e richiesto la rimozione dei sigilli, circostanze dalle quali emergeva il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione. La stessa parte ricorrente, in sede di discussione, aveva riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso; nel caso concreto essa è risultata dalla successione di provvedimenti non impugnati e dalla cessazione dell’attività da parte della ricorrente.

  • art. 9 l. 447/1995

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere l’incompetenza del dirigente comunale e la competenza del Sindaco; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • DPCM 14 novembre 1997

    Disciplina dei limiti di immissione sonora richiamata nell’ordinanza comunale; il relativo rispetto non è stato valutato nel merito dal TAR.

  • D.M. 16 marzo 1998

    Disciplina delle tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico, invocata con riferimento alla misurazione del rumore residuo e del livello differenziale; le relative censure non sono state esaminate.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale amministrativo è improcedibile quando, per fatti o provvedimenti sopravvenuti, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, anche se l’atto originariamente impugnato non è stato formalmente annullato.
  • La mancata impugnazione di successivi provvedimenti amministrativi autonomamente lesivi, unitamente alla cessazione dell’attività oggetto delle misure inibitorie, può determinare il venir meno dell’utilità concreta conseguibile dalla decisione sull’atto precedente e quindi la sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il riconoscimento espresso della sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente in sede di discussione conferma l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniPubblici esercizi e somministrazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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