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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5450/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Duello: censura per mancata verifica della capacità di prestare il consenso al concordato sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; Frati: contestazione per omessa motivazione della Corte di appello in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richieste in gravame

La decisione

Per Duello la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per mancata indicazione, negli atti, di elementi idonei a dubitare della capacità di prestare il consenso; gli ha addebitato le spese processuali e ordinato il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. richiamato). Per Frati — che non aveva concordato la pena in appello — la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alle attenuanti generiche, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sulla materia della pena

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il concordato sanzionatorio (definizione della posizione mediante consenso). La Corte rileva che, pur essendo necessario accertare il consenso, in sede di cassazione grava sul ricorrente l'onere di indicare elementi processuali che mettano in dubbio la capacità di prestarlo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso: comporta l'onere delle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata nel caso in esame

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che la parte abbia proposto il ricorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò giustifica comunque l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel caso di concordato sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. l'esistenza di un consenso espresso è cruciale; tuttavia, in cassazione il ricorrente deve indicare elementi processuali concreti che consentano di dubitare della capacità di prestare tale consenso, altrimenti la censura è inammissibile
  • Se la Corte d'appello omette di motivare in ordine a circostanze attenuanti genericamente dedotte in gravame, tale omissione integra vizio che comporta annullamento e rinvio limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la giurisprudenza costituzionale può essere invocata per valutare la colpa nella proposizione del ricorso ma non impedisce automaticamente l'applicazione delle sanzioni
  • In sede di impugnazione è essenziale strutturare i motivi con riferimenti concreti agli atti e alle prove: censure generiche o astratte sono generalmente inammissibili

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