Sentenza n. 4574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie e manufatti realizzati in un immobile destinato a sede di farmacia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria aveva impugnato l’ordine di demolizione adottato dal Comune il 2 agosto 2024, sostenendo che gli interventi fossero coperti dalla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata il 2 marzo 2022 e che tale SCIA fosse ancora efficace al momento dell’adozione dell’ordinanza. L’appellante deduceva che il Comune, dopo avere avviato nel febbraio 2024 un procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela della SCIA, non aveva ancora adottato alcun provvedimento di annullamento quando aveva emanato l’ordine di demolizione; pertanto, non avrebbe potuto ignorare gli effetti giuridici della segnalazione né qualificare le opere come prive di titolo. Contestava inoltre la ricostruzione del TAR, secondo cui il Comune avrebbe potuto esercitare il generale potere di vigilanza edilizia indipendentemente dal decorso del tempo e dall’esercizio dell’autotutela. La società richiamava anche la successiva archiviazione del procedimento penale e il dissequestro dell’immobile, disposti sul presupposto della persistente efficacia della SCIA. Il Comune eccepiva la genericità e la sopravvenuta improcedibilità o inammissibilità dell’appello, richiamando l’effetto acquisitivo conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione. Nel corso del giudizio è emerso che il Comune aveva annullato in autotutela la SCIA soltanto il 9 marzo 2026, con provvedimento oggetto di separata impugnazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR Campania, ha accolto il ricorso di primo grado annullando l’ordine di demolizione. Il Collegio ha ritenuto che la SCIA fosse pienamente efficace al momento dell’adozione dell’ordinanza, essendo stata annullata soltanto successivamente. Le opere indicate nella SCIA — cambio di destinazione d’uso da abitativo a commerciale e opere interne e pertinenziali — erano state rese conoscibili al Comune e non potevano essere considerate tamquam non esset prima dell’esercizio del potere di autotutela. Il Comune non poteva quindi utilizzare il generale potere di vigilanza edilizia per disconoscere gli effetti della SCIA senza previamente rimuoverla secondo le regole proprie dell’autotutela. Il giudice ha rimesso a un separato giudizio ogni valutazione sulla legittimità dell’annullamento successivamente adottato. Ha inoltre escluso che dall’ordine di demolizione illegittimo potesse derivare l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale. Il richiamo all’archiviazione del procedimento penale e al dissequestro è stato considerato confermativo della persistente efficacia della SCIA. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in 5.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La SCIA produce effetti giuridici e non può essere ignorata dall’amministrazione finché non sia legittimamente rimossa mediante l’esercizio dei poteri previsti dalla legge.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio della SCIA costituisce il necessario strumento per rimuoverne gli effetti; prima di tale annullamento l’amministrazione non può trattare la segnalazione come inesistente ai fini dell’adozione di una misura demolitoria.
art. 32 Costituzione
diritto inviolabile dei cittadini alla salute
La disciplina statale della SCIA e l’esigenza di assicurare l’adeguatezza del servizio farmaceutico sul territorio non possono essere disapplicate mediante disposizioni comunali o atti amministrativi.
Massime di principio
- Finché una SCIA edilizia non sia stata validamente rimossa mediante l’esercizio dei poteri amministrativi previsti dalla legge, essa non può essere ignorata o considerata tamquam non esset dall’amministrazione, che deve rispettarne gli effetti giuridici nella valutazione della legittimità delle opere realizzate.
- L’amministrazione non può utilizzare il generale potere di vigilanza edilizia per disconoscere gli effetti di una SCIA ancora efficace quando le opere contestate erano state rese conoscibili attraverso la segnalazione; in tal caso deve previamente esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, il potere di annullamento o di rimozione della SCIA.
- Un ordine di demolizione adottato prima dell’annullamento della SCIA è illegittimo se si fonda sulla qualificazione delle opere come prive di titolo, quando la segnalazione era ancora efficace al momento dell’adozione dell’atto demolitorio.
- L’illegittimità dell’ordine di demolizione, adottato in contrasto con gli effetti giuridici di una SCIA ancora efficace, impedisce la produzione dell’effetto acquisitivo dell’area di sedime al patrimonio comunale.
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