Sentenza n. 383/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento per il recupero di somme relative al prelievo supplementare latte della campagna 2007/2008, connessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 6 maggio 2025, con richiesta di euro 238.997,68 per tributi coattivi riferiti al prelievo latte, nonché gli atti presupposti e connessi. Ha dedotto, in via principale, l’intervenuta prescrizione del credito, invocando il termine quadriennale dell’art. 3, comma 1, del regolamento (CE) n. 2988/1995, quello quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c. e quello decennale dell’art. 2946 c.c. Ha inoltre dedotto la mancata o invalida notificazione degli atti presupposti e la conseguente inesigibilità delle somme; la violazione del diritto dell’Unione europea nella gestione delle quote latte; la decadenza dalla riscossione; la duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero; l’errata quantificazione del capitale e degli interessi, anche in relazione a somme asseritamente già recuperate mediante compensazione con premi PAC, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria. Il giudizio cautelare era stato previamente definito con rigetto dell’istanza, non ravvisandosi un pregiudizio grave e irreparabile, anche perché l’iscrizione ipotecaria non costituiva ancora esecuzione forzata.
La decisione
Il Collegio ha esaminato prioritariamente il primo motivo secondo il criterio della ragione più liquida, ritenendolo fondato e assorbendo tutte le ulteriori censure. Ha escluso l’applicabilità sia della prescrizione quinquennale, poiché il prelievo supplementare non è una prestazione periodica, sia del termine quadriennale dell’art. 3, comma 1, del regolamento (CE) n. 2988/1995, ritenuto riferibile alle azioni giudiziarie e non ai crediti richiesti in via amministrativa mediante strumenti autoritativi. Ha quindi applicato il termine ordinario decennale dell’art. 2946 c.c., riferito sia al capitale sia agli interessi. Il termine era stato interrotto dalla proposizione del precedente ricorso contro l’avviso AGEA del 19 giugno 2009 e aveva ripreso a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato inammissibile quel ricorso. Nel computo dovevano essere considerate le sospensioni previste dall’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5/2009, per il trasferimento dei residui di gestione all’agente della riscossione, e dall’art. 68 d.l. n. 18/2020, per l’emergenza COVID-19. Anche tenendo conto di tali periodi, tra la notificazione dell’intimazione del 21 luglio 2009 e quella della cartella del 6 maggio 2025 erano trascorsi circa tredici anni. Il successivo giudizio relativo alla rateizzazione non aveva interrotto la prescrizione, poiché riguardava un diverso oggetto e AGEA non vi si era costituita. Poiché le amministrazioni non avevano confutato con adeguata documentazione la prescrizione, il TAR ha accolto il ricorso, dichiarato nulla la cartella di pagamento e assorbito gli altri motivi. Le spese sono state compensate, con condanna di Agenzia delle Entrate - Riscossione alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Il credito relativo al prelievo supplementare latte, non costituendo una prestazione periodica, è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile al capitale e agli interessi.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale non si applica al prelievo supplementare latte, poiché tale prelievo non ha natura di prestazione periodica.
art. 3, comma 1, regolamento (CE) n. 2988/1995
Il termine quadriennale non è applicabile ai crediti relativi al prelievo latte richiesti amministrativamente con modalità autoritative, riguardando la prescrizione delle azioni giudiziarie.
art. 2945, comma 2, c.c.
La proposizione del ricorso interrompe la prescrizione e l’effetto si mantiene per tutta la durata del giudizio, fino al passaggio in giudicato della decisione, quando l’amministrazione creditrice mantiene la pretesa di rigetto.
art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009
per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione
Il periodo di sospensione previsto per il trasferimento dei residui di gestione all’agente della riscossione deve essere escluso dal computo della prescrizione del credito relativo al prelievo latte.
art. 68 d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020
Il periodo di sospensione della riscossione disposto durante l’emergenza COVID-19 deve essere considerato ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non costituisce atto di esecuzione forzata; tale circostanza ha concorso al rigetto della domanda cautelare, per assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- Il credito relativo al prelievo supplementare latte non è una prestazione periodica e, pertanto, è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., anziché al termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c.
- Il termine quadriennale previsto dall’art. 3, comma 1, del regolamento (CE) n. 2988/1995 non si applica ai crediti relativi al prelievo supplementare latte richiesti in via amministrativa mediante strumenti autoritativi, poiché la disposizione riguarda la prescrizione delle azioni giudiziarie.
- La proposizione di un ricorso da parte del debitore contro l’atto di accertamento o di intimazione del credito interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso per tutta la durata del giudizio, fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando l’amministrazione creditrice mantiene la pretesa di ottenere il rigetto dell’impugnazione.
- Nel calcolo della prescrizione dei crediti relativi al prelievo latte devono essere scomputati i periodi di sospensione stabiliti dalla legge per il trasferimento dei residui di gestione all’agente della riscossione e per l’emergenza COVID-19.
- Un giudizio avente a oggetto esclusivamente la legittimità di un provvedimento di rateizzazione non interrompe la prescrizione del credito sottostante quando non riguarda direttamente l’accertamento o la riscossione del credito e l’amministrazione creditrice non vi abbia mantenuto una posizione processuale di tutela della pretesa.
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto di esecuzione forzata e, in assenza dell’avvio dell’esecuzione, non determina di per sé un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
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