Cassazione Penale, Ordinanza n. 23561/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi: 1) censure di merito sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove, sostenendo che il proprio comportamento non integrasse il reato contestato e che la sentenza avesse male apprezzato le dichiarazioni dei verbalizzanti; 2) contestazione dell'identificazione, ritenuta illegittima perché effettuata mediante cartellino fotosegnaletico e non attraverso una formale ricognizione; 3) doglianza sulla mancata concessione di una sanzione sostitutiva, che sarebbe stata idonea a fini rieducativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità fossero mere contestazioni in fatto, incompatibili con il giudizio di legittimità, perché fondate su una diversa lettura delle prove senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso l'illegittimità dell'identificazione dell'imputato tramite cartellino fotosegnaletico, ritenendola una dichiarazione pienamente utilizzabile e sottoposta al libero apprezzamento del giudice. Infine, ha ritenuto non illogica la valutazione della gravità del fatto e dei precedenti penali ai fini del diniego della sanzione sostitutiva. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È il reato oggetto della condanna confermata in fatto; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, ma rileva che le censure del ricorrente si risolvono in una non consentita rivalutazione del fatto.
art. 213 c.p.p.
Le formalità previste per la ricognizione personale non sono ritenute necessarie ai fini dell'utilizzabilità del riconoscimento tramite cartellino fotosegnaletico, che viene qualificato come dichiarazione liberamente apprezzabile dal giudice.
art. 448 c.p.p.
Non è citato espressamente nel testo fornito; pertanto non viene inserito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera alternativa valutazione del compendio probatorio, se la sentenza impugnata ha affrontato in modo argomentato gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
- L'individuazione dell'imputato può essere validamente desunta anche da un riconoscimento tramite cartellino fotosegnaletico, quando esso sia espressione di una percezione visiva e presenti valore dichiarativo, restando la sua attendibilità rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito.
- Ai fini della concessione di una sanzione sostitutiva, il giudice può valorizzare precedenti penali e gravità del fatto per escludere la idoneità della misura a fini rieducativi, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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