Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 501/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 130/2024 emessa dal Tribunale di Trieste, Sez. Lavoro, notificata all'Amministrazione, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione dimostrava che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato dopo la proposizione della domanda. Ha condannato l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: condotta omissiva dell'Amministrazione nell'esecuzione della sentenza n. 130/2024 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 130/2024 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Dal testo non risultano ulteriori specifiche contestazioni o motivi articolati.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che non resti al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alla rifusione - in favore della ricorrente - delle spese processuali in misura di €.1000,00 oltre accessori dovuti ex lege ed al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa;

    La disposizione è richiamata nel contesto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'ottemperanza sopravvenuta dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda, viene meno la materia del contendere.
  • L'ottemperanza sopravvenuta alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.