Sentenza n. 35/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento - della nota prot.n. 2275 del 3.3.2020 a firma del Responsabile del Servizio competente del Comune di San Donaci, (asseritamente) mai comunicata, con cui si rigetta l'istanza di voltura di concessione cimiteriale in favore della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di voltura della concessione cimiteriale originaria del 1942 in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota comunale del 3 marzo 2020 con cui era stata respinta la richiesta di voltura, in suo favore, della concessione cimiteriale relativa a una cappella gentilizia originariamente rilasciata nel 1942 al padre. Il Comune aveva ritenuto inefficace la concessione originaria e richiamato la successiva concessione, rilasciata nel 1994 alla sorella del precedente concessionario per venti anni e non rinnovata alla scadenza. La ricorrente ha dedotto violazione delle norme del codice civile sui beni demaniali e sui diritti reali, dell'art. 97 Cost., dei doveri di buona e corretta azione amministrativa, del regolamento comunale di polizia mortuaria, nonché violazione ed elusione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, erronea presupposizione, eccesso di potere, sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di istruttoria. Ha sostenuto di essere erede universale sia del padre sia della zia e che, in forza dell'art. 22 del regolamento comunale, il Comune fosse tenuto a volturare la concessione originaria. Il Comune ha eccepito irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso. Il TAR ha richiamato anche il precedente contenzioso, nel quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e la Corte di cassazione aveva confermato la giurisdizione amministrativa esclusiva, rilevando incidentalmente che non era stato dimostrato il titolo di erede universale della precedente ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo sia inammissibile sia infondato, ma ha fondato la decisione nel merito sulla mancata tempestiva attivazione degli adempimenti previsti dall'art. 22 del regolamento comunale di polizia mortuaria. Tale disposizione impone agli eredi, alla morte del concessionario, di darne comunicazione al Sindaco entro trenta giorni, chiedendo contestualmente la voltura e designando un rappresentante. La ricorrente non aveva presentato tempestivamente la richiesta di voltura; tale omissione impediva, anche nell'ipotesi in cui fosse stata effettivamente erede universale, di pretendere legittimamente la voltura della concessione del 1942. Il TAR ha inoltre chiarito che lo ius sepulchri, pur configurandosi nei rapporti tra privati come posizione assimilabile a un diritto reale di godimento, è esposto ai poteri autoritativi dell'amministrazione quando riguarda un manufatto insistente su terreno demaniale. La posizione del concessionario è quindi qualificabile come interesse legittimo nei confronti degli atti con cui l'amministrazione conforma o modifica il rapporto concessorio, ed è soggetta alle norme di legge e regolamentari, comprese quelle di polizia mortuaria. È stata pertanto ritenuta legittima la nota comunale che aveva considerato scaduta la concessione del 1942 nel 1994 e richiamato la successiva concessione ventennale in favore della zia, scaduta nel 2014. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22 Regolamento comunale di polizia mortuaria
alla morte del concessionario gli eredi devono dare notizia al Sindaco entro trenta giorni con contestuale richiesta di voltura e con designazione di un loro rappresentante
La tempestiva comunicazione della morte del concessionario e la contestuale richiesta di voltura costituiscono adempimenti necessari per poter pretendere la voltura della concessione cimiteriale da parte degli eredi.
artt. 822 ss. c.c.
Il riferimento alla demanialità del bene cimiteriale conferma la sottoposizione del rapporto concessorio ai poteri autoritativi dell'amministrazione concedente.
artt. 952 ss. c.c.
La disciplina dei diritti reali invocata dalla ricorrente non impedisce l'esercizio dei poteri amministrativi sul manufatto insistente su terreno demaniale.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente insieme ai doveri di buona e corretta azione amministrativa, ma la sentenza non ne sviluppa un'autonoma interpretazione decisiva.
Massime di principio
- Lo ius sepulchri relativo a un manufatto costruito su terreno demaniale, pur presentando nei rapporti inter privati caratteri assimilabili a un diritto reale di godimento, resta soggetto ai poteri autoritativi dell'amministrazione concedente e alle successive determinazioni di conformazione del rapporto concessorio.
- La posizione del concessionario cimiteriale su bene demaniale è qualificabile come interesse legittimo nei confronti degli atti di autotutela o di diversa conformazione del rapporto, poiché trova fonte prevalentemente nel provvedimento amministrativo di concessione.
- Quando il regolamento comunale impone agli eredi di comunicare entro un termine determinato la morte del concessionario e di chiedere contestualmente la voltura, l'omessa tempestiva attivazione di tali adempimenti impedisce di pretendere legittimamente la voltura della concessione originaria.
- L'esercizio dello ius sepulchri e la successione nella concessione cimiteriale sono soggetti alle norme di legge e di regolamento di polizia mortuaria, poste a tutela anche di interessi pubblici igienico-sanitari, edilizi e di ordine pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →