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Ordinanza

Ordinanza n. 1185/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento emesso dall'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” con il quale sono state assegnate n. 18 ore di sostegno didattico all'alunno -OMISSIS-; del decreto di assegnazione docenti di sostegno dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”; del PEI dal quale si evince che all'alunno -OMISSIS- sono state assegnate n. 18 ore di sostegno didattico; dei provvedimenti con i quali il MIUR e l’Ufficio Scolastico regionale della Campania hanno assegnato alla scuola un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili, iscritti presso tale scuola; d’ogni altro provvedimento presupposto o comunque conseguente lesivo dei diritti e degli interessi del minore;

Giustizia amministrativa202602228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico al minore, a fronte di un orario scolastico di 30 ore, nonché gli atti connessi di verifica intermedia del PEI e di assegnazione dei docenti di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, frequentante la classe prima della scuola secondaria di primo grado, è riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992 ed è affetto da disturbo dello spettro autistico, disabilità cognitiva e ulteriori condizioni cliniche risultanti dalla documentazione sanitaria. L’istituto scolastico, con la verifica intermedia del PEI per l’anno scolastico 2025/2026, ha assegnato 18 ore di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza scolastica. I genitori hanno dedotto, in particolare, il difetto di motivazione dell’assegnazione ridotta, sostenendo che l’amministrazione non avesse spiegato le ragioni del mancato adeguamento delle ore al fabbisogno risultante dalle certificazioni sanitarie e dalla diagnosi funzionale dell’ASL, che prescriveva il sostegno con rapporto in deroga per gravità. Sono stati impugnati anche il decreto di assegnazione dei docenti di sostegno e gli atti ministeriali e dell’USR relativi alla dotazione di personale, nonché ogni atto presupposto o consequenziale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris limitatamente alla censura di difetto di motivazione. La diagnosi funzionale prescriveva il sostegno con rapporto in deroga per gravità e, secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione richiamata nell’ordinanza, tale indicazione impone di determinare il sostegno in relazione all’effettivo fabbisogno, potendo giungere sino alla copertura integrale dell’orario scolastico. Pur riconoscendo che il PEI costituisce l’atto collegiale dell’organo specializzato deputato a determinare il fabbisogno di sostegno, il giudice ha rilevato che la verifica intermedia si limitava ad assegnare 18 ore, con la formula “in attesa di sentenza TAR per la copertura totale delle ore”, senza precisare i presupposti di fatto e di diritto della quantificazione, nonostante l’orario di frequenza di 30 ore e la gravità della disabilità. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione dell’avanzato svolgimento dell’anno scolastico. L’istanza cautelare è stata quindi accolta ai fini del riesame: l’amministrazione scolastica dovrà rideterminarsi tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno e dei principi enunciati. Non è stata disposta direttamente l’assegnazione integrale delle 30 ore. Le spese della fase cautelare sono state compensate, con riserva della decisione sulle spese all’esito del giudizio di merito, fissato per il 12 maggio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame dopo aver valutato fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Rileva quale base della certificazione della connotazione di gravità dell’handicap del minore.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f), art. 9, paragrafi 2 e 4

    Ha giustificato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5, e art. 2-septies

    Impone le cautele relative alla diffusione del provvedimento e all’oscuramento dei dati personali e sanitari.

Massime di principio

  • Quando un alunno è riconosciuto in situazione di handicap grave e la diagnosi funzionale prescrive il sostegno con rapporto in deroga per gravità, la quantificazione delle ore deve essere determinata in relazione all’effettivo fabbisogno educativo e può arrivare alla copertura integrale dell’orario scolastico, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa possano giustificare automaticamente una riduzione.
  • L’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore all’orario di frequenza scolastica richiede una motivazione puntuale, con l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della quantificazione, soprattutto in presenza di certificazioni sanitarie attestanti la gravità della disabilità e di una diagnosi funzionale orientata al rapporto in deroga.
  • Il PEI, quale atto collegiale adottato dall’organo specializzato, costituisce l’atto di riferimento per la determinazione del fabbisogno di sostegno scolastico; tuttavia, la decisione cautelare ha rilevato l’illegittimità della motivazione quando la verifica intermedia non esplicita le ragioni della concreta quantificazione delle ore.
  • In sede cautelare, la presenza di un difetto motivazionale nella determinazione delle ore di sostegno e il rischio connesso all’avanzato svolgimento dell’anno scolastico possono giustificare l’accoglimento della domanda ai fini del riesame, senza che il giudice debba necessariamente sostituirsi all’amministrazione nella determinazione diretta delle ore.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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