Cassazione Penale, Ordinanza n. 10144/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il motivo fondato sull'art. 507 c.p.p. e, per la stessa ragione, inammissibile anche il motivo aggiunto relativo alle attenuanti generiche, in quanto non proposto nei motivi principali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per minaccia semplice. Con il primo e unico motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 507 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto attivare d'ufficio i poteri istruttori. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico: non indicava in modo puntuale quali fossero gli elementi di censura rispetto a una motivazione ritenuta logicamente corretta, e quindi non consentiva il sindacato di legittimità. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo aggiunto sulle circostanze attenuanti generiche perché tardivo, non essendo stato dedotto nei motivi principali, oltre che perché assorbito dall'inammissibilità del motivo principale.
Norme richiamate
art. 612, comma 1, c.p.
indica il reato di minaccia semplice per il quale la condanna di merito è stata confermata.
art. 507 c.p.p.
il potere del giudice di disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova può essere esercitato anche con riferimento a prove che le parti avrebbero potuto richiedere, purché ricorrano assoluta necessità e decisività e la richiesta resti nell'ambito delle prospettazioni delle parti.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la genericità comporta inammissibilità.
art. 495, comma 2, c.p.p.
richiamato per affermare che resta integra la facoltà delle parti di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova.
art. 111 Cost.
richiamato nel precedente delle Sezioni Unite per la ricostruzione costituzionalmente orientata del potere ex art. 507 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la mera denuncia dell'erronea applicazione di una norma processuale, senza indicare puntualmente le ragioni della censura, è inidonea a consentire il controllo di legittimità e determina inammissibilità.
- Il potere del giudice di disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p. è eccezionale e va esercitato solo in presenza di assoluta necessità e decisività della prova, restando comunque circoscritto alle prospettazioni delle parti.
- La deduzione di un motivo aggiunto è inammissibile quando non risulta proposto con i motivi principali e non può essere introdotto successivamente per colmare carenze originarie del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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