Cassazione Penale, Sentenza n. 186/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato le condanne di primo grado per reati connessi al fallimento della società TECNOBRUM s.r.l.: Bruscoli Roberto e Giuseppe per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) e documentale (capo C) e per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (capo E); Sali Mbor Diagne per bancarotta documentale. I ricorsi contestavano, tra l'altro, l'utilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e di altre produzioni (mancanza di consenso/violazione del regime delle inutilizzabilità), la regolarità della consulenza tecnica del P.M., la mancata assunzione di prove dichiarate decisive (testimoni, rogatorie), il travisamento della prova su fatti materiali (conformità delle spedizioni verso la Lisco, imputazioni di distrazione di somme, qualificazione delle fattispecie tributarie) e la violazione del principio ne bis in idem con riferimento ai reati tributari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato nella sostanza la maggior parte dei motivi proposti dai ricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sall Mbor Diagne. Tuttavia ha accolto i ricorsi di Roberto e Giuseppe Bruscoli limitatamente al capo E) (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame relativo a tale profilo, constatando che la Corte territoriale non si è confrontata adeguatamente con la prova che la dichiarazione 2012 della società risultava presentata. Per il resto (bancarotta patrimoniale e documentale, valutazione delle prove in merito all'affare Lisco, ruolo dei "prestanome", ecc.) la Cassazione ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito e ha quindi respinto i ricorsi. La questione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti è rimessa alla Corte d'appello in funzione del rinvio per il capo E).
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: la Cassazione ha esaminato la corretta individuazione dell'anno di imposta e la distinzione tra omessa dichiarazione (art.5) e altri reati tributari; ha ritenuto che la questione richieda verifica rispetto alla dichiarazione 2012 effettivamente prodotta
art. 4 d.lgs. 74/2000
Rilevante nel processo tributario parallelo: la Corte ha ricordato i limiti di utilizzabilità delle presunzioni tributarie in sede penale e la diversità dei presupposti tra procedimenti tributari e penali
art. 14, comma 4, legge 537/1993
richiamata dai giudici di merito in relazione alla tassazione dei proventi illeciti ai fini della determinazione dell'imponibile della società fallita
art. 3 DPR 22/12/1986 n. 917
Principio di competenza annuale ai fini IRPEF richiamato dalla Corte d'appello nella determinazione dell'anno d'imposta rilevante
art. 191, comma 2, cod. proc. pen.
Regime delle inutilizzabilità: la Cassazione ha richiamato che le eccezioni riguardanti inutilizzabilità devono essere specifiche e tempestive, altrimenti sono inidonee
art. 521 cod. proc. pen.
Disciplina del mutamento della contestazione: la Corte ha verificato che le modificazioni in dibattimento non abbiano cagionato pregiudizio alla difesa e non costituiscano mutamento radicale della fattispecie
artt. 359, 360, 511 cod. proc. pen.
Richiamati con riferimento al regime delle consulenze tecniche e alla loro acquisizione: la Cassazione ha ricordato la necessità di rispettare i termini procedurali per l'esame del consulente/perito e gli effetti della deducibilità tardiva
art. 603 cod. proc. pen.
Potere del giudice d'appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale: la Corte ha ribadito la natura discrezionale di tale potere e che il sindacato in Cassazione è limitato alla motivazione sul diniego
artt. 216, 217, 220 legge fallimentare (richiamati nella giurisprudenza)
Norme sulla bancarotta documentale e patrimoniale: la decisione conferma che per la bancarotta documentale è richiesto il dolo specifico e che l'amministratore (anche formale) ha un obbligo diretto di custodia e conservazione delle scritture contabili
art. 2392 cod. civ.
Richiamato in riferimento agli obblighi dell'amministratore: sostiene che il ruolo formale non esonera dall'obbligo di vigilanza e responsabilità in materia di scritture contabili
art. 425 cod. proc. pen.
Menziato riguardo a pronuncia di estinzione per prescrizione (sentenza ex art. 425) sul reato di truffa, che tuttavia è stato valutato come rilevante nel quadro probatorio dei reati fallimentari
art. 53 Cost.
Richiamata dalle difese con riferimento al rischio di doppia tassazione; la Corte ha però segnalato la necessità di distinzione tra soggetti e fatti per valutare il ne bis in idem e le questioni tributarie
Massime di principio
- Eccezioni sull'utilizzabilità di verbali amministrativi o peritali devono essere specifiche e tempestive: la mera genericità nell'indicare parti 'inutilizzabili' ne rende infondata la doglianza in Cassazione
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove: è precluso un sindacato sulla rivalutazione delle testimonianze salvo casi di travisamento evidente o uso di elementi inesistenti
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è discrezionale; il giudice d'appello deve motivare la non rinnovazione ma la Cassazione può sindacare solo la congruità e la logica della motivazione
- In reati fallimentari, l'amministratore formale può essere ritenuto responsabile per bancarotta documentale se omette la custodia delle scritture o manca alla vigilanza: la formale carica non esclude automaticamente responsabilità
- Per reati tributari la distinzione tra omessa dichiarazione (art.5) e infedele/altre ipotesi è sostanziale: la presenza di una dichiarazione formale annulla l'ipotesi di omessa dichiarazione e richiede attenzione probatoria all'anno d'imposta
- Documenti in lingua straniera non necessariamente devono essere tradotti; la traduzione è necessaria quando il documento assume rilievo probatorio e la parte avversa dimostra il pregiudizio dalla mancata traduzione
- Le consulenze tecniche e le relazioni peritali vanno acquisite rispettando le garanzie difensive (esame del consulente/perito): la violazione dei termini può costituire nullità deducibile solo nei modi e termini previsti dalle norme sulle nullità
- La deducibilità di questioni procedurali in Cassazione è soggetta ai limiti temporali e di forma: eccezioni non sollevate in tempo utile nei gradi precedenti rischiano di essere inammissibili in sede di legittimità
- Quando si contesta l'utilizzabilità di una prova, il ricorrente deve mostrare come l'eliminazione di quella prova incida sulla "prova di resistenza" del giudizio (cioè che senza quella prova la condanna non reggerebbe)
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