Cassazione Civile, Ordinanza n. 03866/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Ministero della salute, costituitosi come controricorrente nel giudizio di cassazione definito con l'ordinanza n. 38201/2021, ha chiesto la correzione di due errori materiali contenuti nel dispositivo di tale ordinanza: anzitutto l'indicazione che le spese fossero "da distrarsi in favore dell'avv. Rosario Valore, antistatario", nonostante tale avvocato fosse estraneo al giudizio e il Ministero fosse difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato; inoltre la liquidazione delle spese recava la voce "euro 200 per esborsi" invece di "spese prenotate a debito", come previsto per la difesa erariale. La parte intimata non ha svolto difese nel procedimento di correzione. Il ricorso ha dedotto che si trattava di meri errori materiali, percepibili ictu oculi, e quindi emendabili senza incidere sulla sostanza del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente l'errore materiale e ha accolto il ricorso per correzione, disponendo che l'ordinanza n. 38201/2021 sia corretta eliminando dal dispositivo l'inciso relativo alla distrazione delle spese in favore dell'avv. Rosario Valore e sostituendo, nella liquidazione, l'espressione "euro 200 per esborsi" con "spese prenotate a debito". Ha inoltre escluso la regolazione delle spese del procedimento di correzione, richiamandone la natura amministrativa e la conseguente impossibilità di individuare una parte vittoriosa o soccombente.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata
art. 158 d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come base per qualificare correttamente le spese della difesa erariale come "spese prenotate a debito" anziché come esborsi
d.P.R. n. 115 del 2002
evocato in relazione al regime delle spese prenotate a debito nel caso di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Costituisce errore materiale emendabile quello che non incide sul contenuto decisorio sostanziale, ma deriva da una svista nella manifestazione grafica del pensiero del giudice ed è immediatamente rilevabile ictu oculi.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando il testo del provvedimento contenga un riferimento oggettivamente incongruo o impossibile, come la distrazione delle spese in favore di un soggetto estraneo al giudizio.
- Nel caso di difesa erariale, le spese processuali devono essere qualificate secondo il regime delle spese prenotate a debito e non come esborsi ordinari, ove la disciplina applicabile lo preveda.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si fa luogo a una regolazione delle spese, poiché il rimedio ha natura amministrativa e non comporta una vera soccombenza tra le parti.
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