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Sentenza

Sentenza n. 9505/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 416/2025 pubbl. il 15/01/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 36531/2024

Giustizia amministrativa202511245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 416/2025, notificata e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta del Docente per gli anni scolastici indicati, secondo il relativo sistema e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Il Ministero, pur ritualmente convenuto, non si è costituito e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovato l’inadempimento dell’Amministrazione e applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore. Ha affermato che dal giudicato deriva il diritto della ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. La domanda di penalità di mora è stata respinta: nell’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario ad acta costituisca ragione esimente ostativa all’astreinte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale; la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento è stata ritenuta, nel caso concreto, ragione esimente rispetto all’astreinte.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato dal giudicato da eseguire quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all’accredito del beneficio.

  • art. 29 d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)

    null

  • art. 112 d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)

    null

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata l’esistenza di un giudicato favorevole e il suo mancato adempimento, l’Amministrazione deve dare esecuzione al comando giudiziale entro il termine assegnato dal giudice, senza poter rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato.
  • La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di chiarimenti sull’adempimento, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, consentono di accogliere la domanda di ottemperanza secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, anche senza compenso e con eventuale facoltà di delega.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento dell’inadempimento: la sua applicazione è discrezionale e può essere esclusa quando la contestuale nomina del commissario ad acta assicuri una forma alternativa di esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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