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Ordinanza

Ordinanza n. 864/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia Per quanto di ragione, dell'esito negativo della prova scritta comunicato con l'impugnato avviso e riportato nell'allegato elenco in forma anonima sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate in data 10/10/2025 e del test caricato sull'area riservata del ricorrente sul sito del Formez il successivo 13/10/2025 in merito alla "selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato per il reclutamento di 350 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale, funzionario giuridico - tributario, per l'attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale" di cui al Bando di concorso n.187311/2025 pubblicato in INPA lo scorso 22/04/25, lesivo laddove la prova riporta il punteggio di 20,82/21 e, quindi, inferiore alla sufficienza per la presenza di 1 quesito errato, incompleto, ambiguo e mal posto (n. 25), che ha determinato un punteggio inferiore a quello spettante e l'esclusione dal concorso (doc.1/2/3); Per quanto di ragione, dell'avviso del 27/11/25 e dell'allegato elenco nominativo dei vincitori della procedura nonché della graduatoria finale di merito, pubblicate rispettivamente sul sito dell'Amministrazione e sul Portale inPA lo scorso 27/11/2025, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente (doc.4/5/6); Per quanto di ragione e se lesivo, del Bando di concorso pubblicato sul Portale InPA in data 22/04/2025 con cui la Commissione ha indetto il sopra menzionato concorso (doc. 7); nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA dell'interesse in capo alla parte ricorrente all'annullamento del quesito n. 25, contestato con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al TEST E PER LA CONDANNA, ex art. 30 c.p.a., dell'Amministrazione intimata a provvedere all'aggiunta di + 0,54 punti per il quesito in oggetto (pari a +0,50 per la risposta corretta +0,04 per l'eliminazione della penalità), permettendo a parte ricorrente di superare la soglia di sufficienza, di ottenere il punteggio di 21,36 e di rientrare tra i vincitori alla posizione 346 (tenuto conto del proprio titolo di preferenza).

Giustizia amministrativa202515277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla selezione pubblica per mancato superamento della prova scritta e graduatoria finale che non include il candidato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito negativo della prova scritta, il test somministrato, l'elenco degli esclusi, l'elenco dei vincitori e la graduatoria finale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 350 funzionari giuridico-tributari. Ha dedotto che il quesito n. 25 fosse errato, incompleto, ambiguo e mal posto, con conseguente attribuzione di un punteggio di 20,82/21, inferiore alla soglia di sufficienza. Ha chiesto l'annullamento del quesito, la rivalutazione della prova con l'aggiunta di 0,54 punti, il conseguimento del punteggio di 21,36 e l'inserimento tra i vincitori, anche in considerazione del titolo di preferenza. All'udienza camerale il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma che occorreva integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e non ha deciso nel merito la legittimità del quesito n. 25, della prova scritta o della graduatoria. Ritenendo necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi. La notificazione dovrà essere effettuata mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con evidenza anche sul portale della Direzione Regionale interessata, contenente le indicazioni specificate nell'ordinanza, nonché il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza. L'Agenzia dovrà creare un collegamento denominato "Atti di notifica", rilasciare al ricorrente un attestato dell'avvenuta notificazione e mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. L'adempimento dovrà essere eseguito entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, mentre la prova della notificazione dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    almeno un controinteressato

    La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato consente l'avvio del giudizio, ma non esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme dei per pubblici proclami

    Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta difficoltà, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    notificazione del gravame per pubblici proclami

    La notificazione per pubblici proclami è utilizzabile quale modalità di integrazione del contraddittorio secondo quanto disposto dal giudice.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    a pena di improcedibilità del gravame

    Il mancato espletamento nei termini degli adempimenti di notificazione e il mancato deposito della relativa prova comportano l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso da un candidato contro l'esito di una procedura concorsuale e contro la graduatoria finale, devono essere chiamati nel processo tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, oltre al controinteressato cui il ricorso sia stato inizialmente notificato.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e risulta difficoltoso reperirne gli indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, imponendo modalità di pubblicazione idonee a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati, le domande proposte e le modalità per seguirne lo svolgimento.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve essere eseguito entro il termine perentorio fissato dal giudice; la mancata notificazione o il mancato deposito della prova dell'adempimento entro i termini stabiliti comportano l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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