Ordinanza n. 52/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Cassano Allo Ionio sull’istanza-diffida, protocollata in data 8 gennaio 2025 n. 456, volta ad ottenere l’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 49 dell’8 giugno 2010 e a concludere il relativo procedimento repressivo; e per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Cassano allo lonio di provvedere, concludendo il procedimento sanzionatorio avviato con la predetta ordinanza, mediante l'adozione di tutti gli atti consequenziali previsti dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001; con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere entro un termine perentorio da fissarsi da codesto Ecc.mo Tribunale e con nomina, sin d'ora, di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia; nonché per l’accertamento e la condanna del Comune di Cassano allo lonio al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla ricorrente a causa della condotta inerte, omissiva ed illegittima dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza-diffida dell’8 gennaio 2025, diretta a ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 49 dell’8 giugno 2010 e la conclusione del procedimento repressivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento del Comune, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento sanzionatorio avviato con l’ordinanza di demolizione del 2010 mediante l’adozione degli atti previsti dall’art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha inoltre chiesto la fissazione di un termine per provvedere, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dalla condotta omissiva. In via incidentale ha domandato la sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Il TAR ha rilevato, inoltre, che non risultava depositata la cartolina attestante il buon esito della notificazione effettuata mediante raccomandata nei confronti del controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che, nel rito avverso il silenzio, la tutela cautelare presupponga straordinarie ragioni di urgenza, idonee a compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale durante il tempo necessario alla definizione del giudizio. Nel caso concreto, le ragioni prospettate dalla ricorrente non riguardavano pregiudizi irreparabili o comunque non riparabili all’esito del giudizio. La domanda principale avverso il silenzio non è stata definita: è stata fissata una nuova camera di consiglio per il 20 maggio 2026. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché le altre parti intimate non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ha richiamato la disposizione quale base degli atti consequenziali da adottare per concludere il procedimento repressivo edilizio; l’ordinanza non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sull’istanza cautelare; la tutela cautelare è stata negata per assenza di straordinarie ragioni di urgenza e di un pregiudizio non riparabile.
art. 86 c.p.a.
Richiamato per la rappresentanza e difesa in proprio della ricorrente.
Massime di principio
- Nel rito avverso il silenzio, la tutela cautelare richiede la dimostrazione di straordinarie ragioni di urgenza, tali da pregiudicare l’effettività della tutela giurisdizionale nel tempo necessario alla definizione del giudizio.
- L’istanza cautelare proposta nell’ambito di un’azione avverso il silenzio deve essere respinta quando il pregiudizio prospettato non presenta carattere di irreparabilità o può essere riparato all’esito del giudizio sul silenzio.
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