Cassazione Civile, Ordinanza n. 00280/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori, tutti con qualifica di macchinisti, avevano agito per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole del CCNL mobilità e attività ferroviarie e del CCA aziendale nella parte in cui escludevano dal trattamento dovuto durante le ferie alcune voci retributive/accessorie: incentivo per attività di condotta, compenso per giornate di riserva e compenso per assenza dalla residenza. In primo grado era stata riconosciuta la nullità parziale delle clausole e la condanna della datrice al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che tali emolumenti, in quanto collegati alle ordinarie modalità della prestazione e allo status professionale dei lavoratori, dovessero entrare nella retribuzione feriale; aveva inoltre escluso che fossero assorbiti dal c.d. patto di competitività e aveva negato la prescrizione dei crediti, facendo decorrere il termine dalla cessazione del rapporto, ancora in corso per tutti i lavoratori. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina eurounitaria e interna sulle ferie retribuite, sostenendo che l’interpretazione della Corte di giustizia non fosse automaticamente applicabile all’art. 10 d.lgs. 66/2003 e alle norme interne invocate; 2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e delle clausole collettive aziendali, per l’esclusione della vincolatività della disciplina collettiva che non includeva quelle voci nella retribuzione feriale; 3) errata lettura del concetto di ferie retribuite, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) erronea decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dalla cessazione del rapporto, anziché dalla maturazione nel corso del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla retribuzione feriale, richiamando precedenti specifici sulla medesima vicenda e ribadendo che la nozione di ferie retribuite, alla luce dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende gli emolumenti collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa dissuadere dal godimento effettivo delle ferie. Ha confermato che la valutazione concreta sulla natura delle voci e sulla loro incidenza deterrente spetta al giudice di merito, il quale aveva motivato in modo congruo la loro inclusione. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, poiché la questione era già stata affrontata dalla Corte di giustizia e, comunque, la verifica della rilevanza delle singole indennità nel caso concreto appartiene al giudice nazionale. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto corretta la decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione del principio secondo cui, dopo la legge n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, viene meno la stabilità necessaria a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto per i crediti non già prescritti all’entrata in vigore della riforma. La società è stata condannata alle spese, con distrazione al difensore antistatario, e con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
La retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, includendo gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, per evitare un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie.
art. 10 d.lgs. 66/2003
La norma interna va letta in coerenza con la direttiva europea sulle ferie annuali retribuite e con la relativa interpretazione della Corte di giustizia.
art. 36 Cost.
Richiamato quale parametro sulla retribuzione sufficiente e proporzionata, in combinazione con la disciplina delle ferie retribuite.
art. 2109 c.c.
È richiamato per il diritto alle ferie e alla loro retribuzione, da coordinare con la disciplina eurounitaria.
art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
È richiamato per la verifica della pertinenza delle voci economiche alle attività ordinariamente previste dal contratto collettivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte d'appello ha motivato anche per relationem a un precedente conforme.
art. 2948 c.c.
Richiamato in tema di prescrizione dei crediti retributivi periodici.
art. 2935 c.c.
Richiamato per il momento di decorrenza della prescrizione dei diritti azionati.
art. 18 l. 300/1970
La sua modifica ad opera della legge n. 92/2012 è valorizzata per ritenere venuto meno il regime di stabilità del rapporto che incide sulla decorrenza della prescrizione.
l. 92/2012
La riforma è considerata idonea a incidere sulla stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con riflessi sulla prescrizione.
d.lgs. 23/2015
Richiamato, insieme alla legge n. 92/2012, nel mutato quadro di tutela del rapporto di lavoro.
art. 380bis1 c.p.c.
Indica il rito camerale e la riserva della motivazione.
art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel diritto alle ferie annuali retribuite, la retribuzione dovuta durante il periodo feriale deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dal fruirne effettivamente; vanno quindi incluse le voci economiche strettamente collegate alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione comporti una sensibile riduzione del trattamento economico.
- La verifica della computabilità di specifiche indennità nella retribuzione feriale richiede un accertamento in concreto, riservato al giudice di merito, sulla natura delle voci, sulla loro continuità e sulla loro incidenza sul trattamento economico complessivo.
- Le sentenze della Corte di giustizia in materia di ferie retribuite vincolano il giudice nazionale nell'interpretazione delle norme interne e vanno applicate in modo conforme, senza necessità di rinvio pregiudiziale quando la questione sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea.
- La mera previsione collettiva che non includa una voce nella retribuzione feriale non è decisiva se, alla luce della finalità della disciplina sulle ferie, quella voce risulti strutturalmente connessa alla prestazione ordinaria e alla posizione professionale del lavoratore.
- Per i crediti retributivi maturati nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo le riforme del 2012 e del 2015 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della riforma, in quanto viene meno la stabilità del regime di tutela necessaria a far decorrere il termine in costanza di rapporto.
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