Sentenza n. 1021/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa alla chiusura con superfici vetrate e porta di una balconata aperta coperta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione sostenendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, del regolamento edilizio comunale e dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Ha dedotto che la concessione edilizia del 1995 aveva già assentito lo spazio aperto coperto e che le opere successive avrebbero comportato soltanto la posa di vetrate e di una porta, senza creazione di nuovo volume, con mera modifica del prospetto e della sagoma; ha inoltre contestato l'indeterminatezza e la sproporzione dell'ordinanza, assumendo che essa avrebbe coinvolto anche parti legittimamente realizzate. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 31 e 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 e della circolare MIBACT n. 33/2009, sostenendo che portici, porticati e tettoie chiusi entro la soglia orientativa del 25% della superficie dell'edificio non dovessero essere computati ai fini planovolumetrici né demoliti; ha anche dedotto l'insufficienza dell'istruttoria sulla ricostruzione dello stato legittimo dell'immobile. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 6, 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto valutare la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, poiché la rimozione delle vetrate avrebbe arrecato pregiudizio alla parte legittima del terrazzo. Sono intervenuti ad opponendum i proprietari di un'unità immobiliare contigua, deducendo un interesse qualificato al mantenimento dell'ordinanza per la riduzione della visuale e i riflessi prodotti dalle superfici vetrate.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'intervento dei proprietari dell'immobile contiguo, in quanto titolari di una posizione qualificata e differenziata direttamente incisa dall'eventuale annullamento dell'ordinanza. Nel merito ha respinto il ricorso. Il giudice ha rilevato che la precedente sentenza sul diniego di condono, divenuta definitiva per la perenzione dell'appello, aveva già accertato l'abusività, la non conformità urbanistica e la non sanabilità delle medesime opere ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003. Tali accertamenti, coperti da giudicato sostanziale, non potevano essere rimessi in discussione nel giudizio contro l'ordinanza di demolizione. Il primo motivo è stato respinto perché il titolo edilizio del 1995 autorizzava soltanto uno spazio aperto coperto e non la sua chiusura stabile con infissi e porta. La trasformazione della balconata o terrazza aperta in un vano chiuso integra un intervento edilizio ulteriore, autonomamente rilevante sul piano urbanistico-edilizio, in quanto modifica la consistenza funzionale e volumetrica dell'organismo edilizio e non costituisce una mera variazione estetica del prospetto. L'ordinanza è stata ritenuta sufficientemente determinata, poiché individuava puntualmente le superfici vetrate e la porta da rimuovere senza colpire il balcone legittimamente assentito. Il secondo motivo è stato respinto perché la circolare MIBACT n. 33/2009 non ha valore normativo cogente e la soglia del 25% non costituisce una franchigia generalizzata dalla demolizione. L'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 impone la ricostruzione dello stato legittimo sulla base dei titoli edilizi, ma non è una norma di sanatoria e non può rendere legittima un'opera diversa da quella assentita. Il terzo motivo è stato respinto perché l'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 riguarda le opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre la chiusura della balconata era stata qualificata come intervento autonomo realizzato sine titulo, rientrante nell'art. 31. Inoltre, il ricorrente non aveva fornito elementi tecnici idonei a dimostrare che la demolizione avrebbe arrecato pregiudizio alla parte conforme; la mera affermazione del pregiudizio non era sufficiente. La fiscalizzazione non costituisce un'alternativa ordinaria alla demolizione né un diritto del privato e non può elidere gli effetti dell'accertamento definitivo di non sanabilità. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Si applica alla realizzazione sine titulo di un intervento edilizio autonomo e consente l'adozione dell'ordine di demolizione e ripristino.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva è prevista per le opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e presuppone che la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità; non opera per un intervento autonomo realizzato senza titolo.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
La ricostruzione dello stato legittimo deve basarsi sui titoli che hanno disciplinato la costruzione e le successive trasformazioni, ma la disposizione non ha funzione sanante e non rende legittima un'opera diversa da quella assentita.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Esclude dal condono le opere realizzate su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o relativi a parchi e aree protette, quando il vincolo sia anteriore, l'intervento sia privo o difforme dal titolo e non conforme alla disciplina urbanistica.
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza di demolizione deve individuare in modo sufficientemente determinato le opere abusive e il ripristino richiesto; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
Massime di principio
- La chiusura stabile mediante infissi vetrati e porte di una balconata, loggia o terrazza originariamente aperta, anche se coperta e già assentita, costituisce un intervento edilizio ulteriore e autonomamente rilevante, poiché sottrae lo spazio alla sua originaria condizione aperta e ne modifica la consistenza funzionale e volumetrica; non si tratta di una mera modifica estetica del prospetto.
- Il titolo edilizio che autorizza un balcone o uno spazio aperto coperto non abilita, in assenza di una specifica previsione, la successiva chiusura stabile dello spazio con superfici vetrate e infissi.
- Il giudicato formatosi sul diniego di condono relativo alle medesime opere impedisce di rimettere in discussione, nel successivo giudizio contro l'ordine di demolizione, l'abusività, la non conformità urbanistica e la non sanabilità dell'intervento.
- La ricostruzione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001 non ha funzione sanante: i titoli edilizi devono essere interpretati secondo l'assetto da essi effettivamente assentito e non possono legittimare opere diverse o successive non autorizzate.
- La soglia orientativa del 25% richiamata dalla circolare MIBACT n. 33/2009 non costituisce una franchigia generalizzata dalla demolizione e, comunque, una circolare priva di valore normativo non può derogare alla disciplina legislativa del condono o a quella repressiva degli abusi edilizi.
- La fiscalizzazione prevista dall'art. 34 del d.P.R. 380/2001 non è un'alternativa ordinaria alla demolizione né un diritto del privato; richiede l'inquadramento dell'opera nella parziale difformità dal titolo e la prova concreta che la demolizione arrechi pregiudizio alla parte eseguita in conformità.
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