Sentenza del 02/10/2020 n. 21110 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini IVA di operazioni mediante le quali la banca (UBAE) sottoscrisse certificati di deposito sul mercato londinese con fondi propri e li cedette lo stesso giorno alla propria controllante extra-UE. L'Agenzia ha considerato tali cessioni artificiose e riconducibili a un unico mandato della controllante volto a far rientrare le operazioni nel volume d'affari della mandataria come non imponibili (art. 9, comma 1, n. 12 DPR 633/1972), con l'obiettivo di aumentare il pro rata di detrazione dell'IVA; UBAE ha contestato qualificando le singole operazioni come fuori dal campo IVA (sottoscrizione) o non imponibili/esenti (cessione verso soggetto extra-UE), chiedendo l'inclusione di tali operazioni nel calcolo del pro rata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di UBAE. Ha confermato che le operazioni, valutate unitariamente alla luce della ripetitività, unicità della controparte, commissioni estremamente basse e della finalità economica della controllante, costituiscono attività fuori dal campo IVA e, pertanto, devono essere escluse dal calcolo del pro rata di detrazione. Ne consegue la legittimità dell'avviso di accertamento dell'Agenzia e la riduzione della percentuale di detraibilità dell'IVA. Il ricorso è respinto; UBAE condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 13.000,00 per compensi.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 9, comma 1, n. 12
art. 9, comma 1, n. 12 DPR 633/1972
Riferimento alla non imponibilità delle operazioni internazionali riconducibili ai numeri dell'art.10; l'Agenzia aveva invocato questa norma per sostenere la non imponibilità verso l'estero ma la Corte ha valutato l'operazione nel suo complesso e la sua esclusione dal campo IVA ai fini del pro rata.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, n. 1
art. 10, comma 1, n. 1 DPR 633/1972
Contempla l'esenzione per operazioni relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti ecc.; la contribuente aveva invocato questa esenzione per le cessioni di certificati, ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza UE che distingue tra acquisto/vendita meramente patrimoniale di titoli e attività economica stabile.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, n. 4
art. 10, comma 1, n. 4 DPR 633/1972
Prevede esenzioni per operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci; la corte ha richiamato che l'acquisto/vendita occasionale di titoli è, di regola, fuori dal campo IVA salvo esercizio di un'attività commerciale stabile.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, articolo 2, comma 3, lettera a)
art. 2, comma 3, lett. a) DPR 633/1972
Esclusione dal novero delle cessioni dei beni del danaro; utilizzata dalla difesa per qualificare la sottoscrizione del certificato come fuori dal campo IVA.
Codice Civile, articolo 1834
Richiamato per spiegare che il deposito bancario comporta acquisto della proprietà del danaro da parte della banca, a supporto della tesi che la sottoscrizione del certificato di deposito implichi cessione di denaro non soggetta a IVA.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-bis
Norma interna sul divieto di abuso del diritto; invocata dalla contribuente e dall'appello; la Corte ha comunque ritenuto legittima la ricostruzione dell'elusività basandosi anche sulla giurisprudenza UE.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 8
Riferimento procedurale sollevato dalla contribuente circa la legittimità dell'accertamento; la Corte ha giudicato infondata la questione sull'incertezza normativa.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 2
art. 6, comma 2 D.Lgs. 472/1997
Norma sulle sanzioni tributarie; citata nel motivo finale, ma la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione di incertezza normativa.
Costituzione, articolo 53
Richiamato dalla contribuente in tema di principio di capacità contributiva; la Corte ha ritenuto non violato il principio nell'ambito dell'accertamento fiscale.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - causa C-77/01 (Empresa de Desenvolvimento Mineiro)
Corte di Giust. 29 aprile 2004, C-77/01
Stabilisce che il mero acquisto e la mera vendita di titoli negoziabili sono, di regola, fuori dal campo IVA (non attività economica imponibile) se non mirano a ricavare redditi stabili.
Giurisprudenza Corte di Giustizia - causa C-249/17 (Ryanair)
Corte di Giust. 17 ottobre 2018, C-249/17
Conferma che la vendita di azioni/titoli non determina di per sé attività economica imponibile se non svolta come attività commerciale stabile.
Giurisprudenza Corte di Giustizia - causa C-520/14 (Gemeente Borsele)
Corte di Giust. 12 maggio 2016, C-520/14
Individua l'entità degli introiti tra i criteri per qualificare un'attività come economica: introiti molto bassi possono evidenziare l'assenza di natura commerciale.
Giurisprudenza Corte di Giustizia - causa C-55/94 (Wellcome Trust)
Corte di Giust. 20 giugno 1996, C-55/94
Affermata la qualificazione del soggetto che limita l'attività alla gestione di un portafoglio come investitore (fuori campo IVA) se non svolge attività economica stabile di compravendita.
Giurisprudenza Corte di Giustizia - causa C-502/17 (C& D Foods Acquisition ApS)
Corte di Giust. 8 novembre 2018, C-502/17
Chiarisce che per considerare imponibile un'operazione occorre che sia il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile dell'impresa; se non lo è, va esclusa.
Giurisprudenza Corte di Giustizia - causa C-566/17 (Wigzek)
Corte di Giust. 8 maggio 2019, C-566/17
Stabilisce che le operazioni fuori dal campo IVA non devono concorrere al calcolo del pro rata di detrazione dell'IVA.
Massime di principio
- La mera sottoscrizione e immediata cessione di titoli negoziabili (es. certificati di deposito) può essere qualificata come attività fuori dal campo IVA se non mira a generare redditi di carattere stabile o non costituisce un'attività commerciale di compravendita di titoli.
- Fattori indiziari che possono portare a ricostruire l'operazione come non economica/imprenditoriale: unicità della controparte, ripetitività sistematica delle operazioni, commissioni molto basse/inidonee a provare un interesse economico autonomo dell'intermediario, coincidenza temporale delle sottoscrizioni e delle cessioni.
- Se le operazioni sono considerate fuori dal campo IVA, esse devono essere escluse dal calcolo del pro rata di detrazione, il che può ridurre la percentuale di IVA detraibile e legittimare l'accertamento d'imposta.
- La qualificazione formale delle operazioni (esente, non imponibile o fuori campo IVA) non è decisiva se la sostanza economica dimostra un'obiettivo elusivo; la valutazione sostanziale (substance over form) e i criteri della giurisprudenza UE prevalgono.
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili è opportuno documentare elementi che dimostrino l'autonomia economica delle operazioni: condizioni di mercato, commissioni in linea con l'arm's length, pluralità di controparti, obiettivi di investimento propri e redditività effettiva dell'attività svolta.
- In caso di operazioni con controparti extra-UE invocate come 'servizi internazionali' o non imponibili, occorre dimostrare che non si tratta di operazioni patrimoniali passive e che esiste una reale attività economica imponibile o esente rilevante ai fini del pro rata.
- L'accertamento dell'Amministrazione che ricostruisce un'operazione come elusiva può essere legittimo quando è sorretto da elementi fattuali non controversi (es.: entità delle commissioni, ripetitività, unicità dei soggetti coinvolti).
- Per evitare che operazioni di gestione titoli influiscano negativamente sul pro rata, le imprese devono tenere contabilità e documentazione adeguata per distinguere le normali attività di investimento dalla gestione professionale/commerciale di titoli.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ott 2020Sentenza del 02/10/2020 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 2 ott 2020Sentenza del 02/10/2020 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 2 ott 2020Sentenza del 02/10/2020 n. 982 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 ott 2020Sentenza del 02/10/2020 n. 987 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 ott 2020Sentenza del 02/10/2020 n. 988 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 ott 2020Sentenza del 02/10/2020 n. 990 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →