Cassazione Penale, Ordinanza n. 23278/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, senza adeguato confronto con la motivazione della sentenza d'appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per danneggiamento. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse trascurato le doglianze già svolte in appello e che la ricostruzione dei fatti fosse erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato come mera critica in fatto, priva di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, e che si risolveva nella proposta di una lettura alternativa del compendio probatorio. Inoltre, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo e coerente, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e del figlio, ritenute convergenti e riscontrate da elementi oggettivi come le fotografie del danno, il riconoscimento dell'imputato e il comportamento aggressivo e minaccioso immediatamente successivo ai fatti.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
È la norma incriminatrice richiamata per il reato contestato di danneggiamento; la Corte si limita a confermare la tenuta della motivazione di merito sulla sussistenza del fatto tipico.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una mera rivalutazione del fatto e delle prove.
- L'atto di impugnazione in sede di legittimità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata, indicando la correlazione tra le ragioni della sentenza e le censure dedotte; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censura quando valorizzi in modo coerente e non illogico dichiarazioni testimoniali convergenti, riscontri oggettivi e ulteriori elementi indiziari idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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