Sentenza n. 1217/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, avente ad oggetto il pagamento di somme da parte del Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Paola n. 258/2020, che aveva condannato il Comune al pagamento di € 26.604,51, oltre interessi e spese della fase monitoria. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato al Comune. L’amministrazione non ha adempiuto, né si è costituita in giudizio o ha fornito prova dell’avvenuto pagamento. La ricorrente ha inoltre chiesto il riconoscimento degli interessi al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002, espressamente richiesti nel procedimento monitorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Comune aveva l’obbligo di adempiere integralmente al titolo giudiziale definitivo e che non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. Ha dichiarato l’obbligo del Comune di pagare le somme dovute in base al decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, riconoscendo gli interessi secondo il saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002, poiché il titolo li aveva riconosciuti “come da domanda” e la domanda monitoria li aveva quantificati mediante rinvio a tale disciplina. È stato assegnato al Comune il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Comunale di Buonvicino, con facoltà di delega, attribuendogli 90 giorni dall’istanza della creditrice per dare esecuzione al giudicato. Il compenso del commissario sarà posto a carico del Comune inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 2.033,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di azionare l’ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un giudicato o di un titolo giudiziale definitivamente esecutivo; il giudice può ordinare all’amministrazione l’adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di inerzia.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e fonda i poteri esercitati dal TAR nel dichiarare l’obbligo di esecuzione e nel nominare il commissario ad acta.
d.lgs. n. 231/2002
Il saggio previsto dalla disciplina è applicabile agli interessi dovuti, poiché il decreto ingiuntivo li aveva riconosciuti secondo la domanda, nella quale erano stati espressamente richiesti con riferimento a tale normativa.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e definitivamente esecutivo, quando l’amministrazione non abbia dimostrato di aver adempiuto integralmente alle obbligazioni pecuniarie stabilite dal titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria, l’ordine di pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, gli interessi e le spese ivi previste, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall’amministrazione.
- Quando il titolo giudiziale riconosce gli interessi “come da domanda” e la domanda richiama espressamente il saggio previsto dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, gli interessi sono dovuti secondo tale saggio.
- In caso di mancata esecuzione dell’ordine impartito nel termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari all’integrale esecuzione del titolo e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
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