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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20669/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trapani che aveva respinto il riesame del sequestro preventivo applicato sui beni e sui crediti fiscali della Holding G.I.G.R.A. Service s.r.l.; il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e) in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.) e censurava la motivazione come mancante, contraddittoria e illogica. Sosteneva che, secondo il criterio di cassa vigente per i bonus (incluso il cosiddetto "bonus facciate"), lo "sconto in fattura" poteva essere esercitato con riferimento alla data del pagamento e che la G.I.G.R.A. aveva solo accettato pagamenti anticipati e aveva la volontà di eseguire i lavori; pertanto i crediti di imposta non sarebbero stati inesistenti. Criticava inoltre l'uso da parte del Tribunale di circolari e di prassi successive alla normativa e la richiamata giurisprudenza non pertinente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di Trapani avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti: i crediti d'imposta ottenuti tramite lo "sconto in fattura" dovevano essere correlati a lavori effettivamente eseguiti; poiché i lavori non erano iniziati, i crediti sarebbero risultati inesistenti e quindi suscettibili di utilizzo illecito mediante cessione o compensazione. La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, per la cessione o monetizzazione del credito relativo ai bonus edilizi (diversi dal superbonus), è necessaria l'effettiva esecuzione delle opere. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e disposizione correlata).

Norme richiamate

  • art. 121 d.l. n.34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020) - disciplina "sconto in fattura" e cessione del credito

    Individua il meccanismo di creazione del credito d'imposta collegato agli interventi agevolati e le opzioni del contribuente (utilizzo diretto, sconto in fattura, cessione); la Corte interpreta che il fatto generatore del credito sono le spese per interventi effettivamente realizzati e che la cessione/monetizzazione presuppone l'effettiva esecuzione delle opere

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 (art. 3.1)

    "quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020"

    Stabilisce l'obbligo di indicare in fattura l'importo dello sconto in fattura; la Corte richiama il provvedimento come parte del quadro regolatorio che rende trasparente l'operazione e la sua documentazione

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 (art. 4/procedure comunicazione)

    Prevede l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione per sconto in fattura o cessione del credito e i termini (ad es. invio entro il 16 marzo dell'anno successivo); la mancata comunicazione rende inefficace l'opzione rispetto all'Erario

  • art. 1264 cod. civ.

    Riferimento al principio civile della efficacia della cessione verso terzi; la comunicazione all'Agenzia è paragonata alla efficacia della cessione rispetto all'Erario

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali: ammesso per sola violazione di legge o per grave vizio di motivazione; la Corte ricorda questo limite all'ammissione

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Norme richiamate dal ricorrente come presunte violazioni; la Corte esamina e respinge le doglianze ritenendo la motivazione del provvedimento impugnato adeguata

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. c))

    Richiamato nella denuncia di violazione del ricorrente; attiene ai motivi di ricorso per cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte applica la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria

  • art. 640-bis, art. 640 e art. 648-ter cod. pen.; art. 8 d.lgs. n.74/2000

    Reati contestati a supporto del provvedimento cautelare (truffa, frode fiscale, riciclaggio/impiego di beni di provenienza delittuosa, e norme tributarie): la Corte valuta il fumus commissi delicti con riferimento all'inesistenza dei crediti d'imposta generati su lavori non eseguiti

Massime di principio

  • Lo "sconto in fattura" e la cessione del credito collegati ai bonus edilizi (diversi dal superbonus) presuppongono che le spese siano riferite a lavori o forniture effettivamente eseguiti: la mera emissione della fattura e il pagamento anticipato non bastano a creare un credito cedibile se l'opera non è stata realizzata
  • Il criterio di cassa (rilevanza del pagamento) può valere ai fini della detrazione quando il contribuente utilizza direttamente la detrazione, ma non estende automaticamente la possibilità di sconto in fattura o di cessione del credito in assenza dell'effettiva esecuzione dei lavori
  • La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione (sconto o cessione) e la documentazione fiscale sono strumenti essenziali: la loro mancanza o la discordanza con l'effettiva esecuzione può rendere il credito ineffettivo nei rapporti con l'Erario
  • In sede cautelare il giudice può ritenere sussistente il fumus commissi delicti quando risulti che crediti fiscali sono stati generati su operazioni prive del fatto generatore (lavori non eseguiti), giustificando misure cautelari su beni e crediti
  • In Cassazione i ricorsi avverso ordinanze su misure reali sono ammessi solo per violazione di legge o per vizi gravissimi della motivazione: le censure sulla valutazione dei fatti devono quindi evidenziare un concreto vizio giuridico o una motivazione del tutto carente

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