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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01736/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un compendio industriale censito in categoria D, a seguito di DOCFA presentato dalla società proprietaria. L'Ufficio ha rettificato in parte la proposta, attribuendo un maggior valore a due elementi dell'impianto (un locale serbatoio e un locale "pozzo-pompe") e includendo due "pozzi" che la società riteneva invece esclusi dalla stima diretta in quanto componenti imprescindibili del ciclo produttivo, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015. La CTP aveva annullato l'avviso ritenendo necessaria una stima diretta previa attività di sopralluogo e non un accertamento solo documentale; la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, commi 21 e 22, l. n. 208/2015, della circolare n. 6/T del 2012 e degli artt. 8, 20 e 30 d.P.R. n. 1142/1949, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario il sopralluogo ai fini della stima diretta; (2) violazione degli artt. 1, 2 e 7 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., perché, anche a voler ritenere necessaria l'attività istruttoria, il giudice tributario avrebbe dovuto rideterminare autonomamente la rendita invece di limitarsi ad annullare l'atto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha ribadito che la stima diretta degli immobili speciali può essere effettuata anche sulla base della documentazione disponibile presso l'Ufficio, senza che il sopralluogo costituisca un presupposto necessario né un diritto del contribuente. Ha precisato che tale principio vale anche per la rideterminazione della rendita conseguente a DOCFA presentato ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, che ha escluso dalla stima i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015

    ha innovato i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendo dalla base imponibile i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la rideterminazione può avvenire anche sulla base degli elementi documentali disponibili.

  • artt. 8, 20 e 30 d.P.R. 1142/1949

    la stima diretta degli immobili di categoria speciale si fonda sulle caratteristiche del bene e non richiede necessariamente il sopralluogo.

  • art. 34 d.P.R. 917/1986

    richiamato come base normativa del criterio di stima diretta del reddito medio ordinario degli immobili speciali.

  • artt. 1, 2 e 7 d.lgs. 546/1992

    richiamati nel secondo motivo per censurare la mancata rideterminazione giudiziale della rendita, motivo poi assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo quale parametro del dovere di pronuncia del giudice tributario, ma la censura non è stata esaminata per assorbimento.

Massime di principio

  • La stima diretta della rendita catastale degli immobili speciali può essere svolta dall'Ufficio anche in via documentale, senza che il sopralluogo sia condizione di legittimità dell'atto o un diritto del contribuente.
  • Il sopralluogo è uno strumento conoscitivo facoltativo dell'amministrazione finanziaria e non un passaggio necessario per determinare la rendita catastale.
  • Le modifiche normative sui fabbricati speciali che escludono dalla stima i beni funzionali al processo produttivo impongono una verifica della sola componente immobiliare, potendo l'amministrazione utilizzare gli elementi già disponibili agli atti.
  • Se il primo motivo di ricorso è dirimente, restano assorbite le ulteriori censure, comprese quelle sulla modalità di decisione del giudice tributario in ordine alla rideterminazione della rendita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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