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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05921/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, a seguito di parziale rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità, aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla recidiva qualificata, contestando il giudizio di equivalenza tra tale aggravante e le circostanze attenuanti e sostenendo che, ove correttamente esclusa o non bilanciata la recidiva, il reato sarebbe ormai prescritto. Ha inoltre depositato memoria difensiva per illustrare ulteriormente il motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e immune da vizi logico-giuridici la motivazione della Corte d'appello sul giudizio di comparazione, evidenziando che l'imputato risultava gravato da almeno sette precedenti penali specifici, con un percorso delinquenziale attuale e in corso; ha quindi escluso che vi fosse violazione di legge sulla recidiva qualificata. Ha anche escluso la prescrizione, osservando che, tenuto conto della data del fatto (18/07/2013), non era decorso il termine prescrizionale alla data della sentenza d'appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato era stato condannato in appello; la sentenza non entra nel merito della fattispecie, ma la richiama come titolo di condanna originario.

  • art. 69 cod. pen.

    disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee; la Corte ribadisce che la scelta dell'equivalenza è sufficientemente motivata quando il giudice la reputi più idonea a determinare la pena congrua nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la possibilità di evitare la sanzione pecuniaria quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito espliciti, anche sinteticamente, di ritenere l'equivalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante quale soluzione più adeguata alla concreta gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
  • La recidiva qualificata può essere valorizzata in senso ostativo al bilanciamento favorevole quando risulti supportata da plurimi precedenti specifici e indichi un percorso criminale attuale o non esaurito.
  • La censura sulla prescrizione è infondata se, alla data della decisione di merito, il termine di estinzione del reato non era ancora maturato in base alla data del fatto e al regime applicabile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una contestazione priva di effettivi vizi di legge o di motivazione e la decisione impugnata risulti logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

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