Cassazione Penale, Sentenza n. 40700/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Moro Erik impugna la sentenza di conferma della condanna per detenzione illegale di arma comune da sparo (carabina Diana mod.45), censurando: 1) la diversa qualificazione giuridica del fatto (art.521 cod.proc.pen. e art.6 CEDU), sostenendo che la modifica della qualificazione sia ontologicamente diversa e abbia pregiudicato il diritto di difesa; 2) la erronea valutazione dell'elemento oggettivo, poiché l'imputato era titolare di porto d'armi per uso caccia e quindi il possesso sarebbe stato lecito (al più, violazione dell'obbligo di denuncia ex art.38 TULPS); 3) e 4) vizi di motivazione relativi all'elemento psicologico: contesta che vi siano prove sufficienti della consapevolezza della modifica dell'arma (si allega che la carabina sarebbe stata ceduta al padre nel 2012, che l'arma originaria ad aria compressa non è utilizzabile per caccia, e che l'imputato non aveva capacità tecniche per accorgersi della sostituzione della molla). I fatti assunti in giudizio: rinvenimento il 19/12/2017 di una carabina originariamente punzonata come arma ad aria compressa ma periziata come modificata (molla potenziata), posseduta e custodita nell'abitazione dell'imputato; presenza di munizionamento riferibile alla carabina; l'arma risultava acquistata nel 2002 da Moro; altro fucile calibro 12 regolarmente detenuto presente in casa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: a) la diversa qualificazione giuridica del fatto sia intervenuta in bonam in seguito a conoscenze peritali emerse in contraddittorio ed era concretamente prevedibile, dunque non ha arrecato pregiudizio al diritto di difesa; b) la licenza di porto d'armi per uso caccia riferita al fucile calibro 12 non giustifica né legittima la detenzione della carabina modificata che non era mai stata denunciata come arma comune da sparo; c) la valutazione sull'elemento psicologico è fondata su plurimi indici (proprietà e acquisto dell'arma, coesistenza di altro armamento regolare, munizionamento compatibile, distanza temporale dal decesso del padre e modalità di custodia) adeguatamente motivati secondo i canoni della prova indiziaria (art.192, comma 2, c.p.p.). Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito e dichiarata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Usato per contestare la modifica della qualificazione del fatto; la corte ha ritenuto la modifica prevedibile e non pregiudizievole per la difesa, consentita quando emerge in contraddittorio nuova qualificazione fondata su elementi acquisiti
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamato dalla difesa in tema di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto assente la violazione perché la nuova qualificazione era prevedibile e la difesa ha potuto svolgersi pienamente
art. 38 TULPS
Richiamato dalla difesa quale possibile obbligo violato (denuncia di detenzione). La Corte osserva che la carabina non era mai stata denunciata come arma comune da sparo e dunque si applicano le norme sulla detenzione abusiva
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Principio probatorio degli indizi: la Corte ha ritenuto ammissibile e correttamente motivato il convincimento basato su indizi concatenati (munizionamento, modalità di custodia, acquisto, uso abituale) circa la consapevolezza della modifica
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la variazione della qualificazione in corso di causa non comporta automaticamente violazione del diritto di difesa se prevedibile
Sez. 1, n. 18150 del 04/04/2014 (Pasini)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la mancata denuncia di un oggetto divenuto arma comune da sparo integra il reato di detenzione abusiva
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La variazione in corso di causa della qualificazione giuridica è ammissibile se fondata su elementi emersi in contraddittorio ed era prevedibile; non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa.
- La titolarità di una licenza per porto d'armi (uso caccia) non legittima automaticamente il possesso di un oggetto che, per le sue caratteristiche risultanti da perizia, si è trasformato in arma comune da sparo e non è stato denunciato.
- La prova indiziaria (art.192 c.p.p.) è idonea a fondare la conoscenza/consapevolezza dell'imputato rispetto alla natura dell'arma quando esistono più indici convergenti: acquisto, custodia con altro armamento, munizionamento compatibile, modalità e tempi di detenzione.
- In Cassazione non è consentita la mera rivalutazione del merito fattuale priva di vizi giuridici: i ricorsi che chiedono rinnovata valutazione dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili se la motivazione di merito è congrua e logicamente coerente.
- La mancata denuncia di un'arma divenuta tale per modifiche strutturali integra rischi penali diversi dall'ipotesi di semplice omissione di denuncia prevista per armi originariamente regolari; è quindi fondamentale denunciare e regolarizzare eventuali variazioni tecniche.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; per evitarla è utile documentare elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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