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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37414/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per non aver valutato gli elementi nuovi (dichiarazioni delle persone offese escusse dopo l'adozione della misura) che, a suo dire, "scagionano" l'indagato rispetto al delitto di estorsione e inciderebbero sulla persistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur potendo essere introdotti elementi nuovi nel giudizio cautelare d'appello entro i limiti del devolutum, il ricorrente si è limitato a prospettare genericamente elementi favorevoli senza specificare in che misura tali dichiarazioni incidano sulla complessiva piattaforma indiziaria che giustifica la custodia. Inoltre le imputazioni nei confronti di Abruzzese non riguardano solo estorsione ma anche partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), per la quale opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., non superata dalla difesa: mancano elementi che dimostrino l'allontanamento dall'associazione o la cessazione dei rapporti. Per questi motivi il Tribunale della cautela ha correttamente ritenuto persistenti i requisiti per la custodia in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e sono stati disposti gli adempimenti connessi alla sua condizione detentiva.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    disciplina l'appello al Tribunale per il riesame contro le ordinanze cautelari; il Tribunale può riesaminare la decisione di primo grado entro i limiti del devolutum

  • art. 299 cod. proc. pen.

    norma che regolamenta l'istanza di sostituzione della misura cautelare (richiesta presentata al GIP)

  • art. 416-bis cod. pen.

    delitto associativo mafioso; nel processo cautelare opera la presunzione di pericolo ex art. 275, comma 3 cod. proc. pen. che richiede elementi probatori specifici per essere superata

  • art. 629 cod. pen.

    delitto di rapina aggravata (citato come capo d'imputazione insieme ad aggravanti richiamate)

  • art. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen.

    circostanze aggravanti richiamate con riferimento al reato di rapina

  • art. 461-bis.1 cod. pen.

    norma citata nel testo come riferimento a specifiche contestazioni (testo sentenza): usata tra le imputazioni indicate

  • Sezioni Unite n. 15403 del 30/11/2023 (Galati), Rv. 286155

    principio secondo cui nel giudizio di appello cautelare possono essere prodotti elementi nuovi, purché nel rispetto del contraddittorio e dei limiti del devolutum; il giudice d'appello deve valutare anche le circostanze sopravvenute rispetto alla piattaforma cognitiva originaria

  • art. 127 cod. proc. pen.

    regole sul rito del giudizio cautelare d'appello (termini e forme) richiamate nel contesto della possibilità di introdurre novae

  • art. 273 cod. proc. pen.

    riguarda il requisito della gravità indiziaria quale presupposto della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che i novae non abbiano modificato apprezzabilmente tale requisito

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    previsione di una presunzione circa la persistenza delle esigenze cautelari per chi è imputato di associazione mafiosa; la difesa non ha fornito elementi idonei a superare questa presunzione

  • art. 275, commi 4 e 4-bis cod. proc. pen.

    ipotesi normative che consentono riduzioni o modalità diverse di custodia se ricorrono condizioni specifiche; non sono state prospettate o dimostrate dalla difesa

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    norma che dispone adempimenti da parte del direttore dell'istituto penitenziario in presenza di condizione detentiva del ricorrente

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e norme connesse (d.l. 137/2020 e successive modifiche)

    richiamate in ordine alla possibilità di richiesta di trattazione orale; nel caso non richiesta, il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello possono essere prodotti elementi nuovi (novae), ma il loro apporto va indicato con precisione e collegato in modo specifico all'incidenza sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari: la mera generica prospettazione di elementi favorevoli non è sufficiente.
  • Se l'imputazione comprende reati particolarmente gravi (es. associazione mafiosa, art. 416-bis), opera una presunzione di pericolosità che la difesa deve saper contrastare con elementi concreti (ad es. prova di allontanamento dal gruppo o cessazione dei rapporti) per ottenere una degradazione della misura cautelare.
  • La comparazione tra i novae e l'insieme delle prove che hanno giustificato la misura originaria è essenziale: anche se un elemento scagionante riguarda un capo d'imputazione, la persistenza di altre imputazioni gravi può legittimare la conferma della custodia in carcere.
  • Il semplice decorso del tempo dalla misura cautelare non è, di per sé, elemento idoneo a fondare la sostituzione della misura; serve una valutazione probatoria concreta che dimostri l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • In sede di impugnazione cautelare la parte resistente (GIP/PG/Tribunale) può ottenere il rigetto quando il ricorrente non specifichi chiaramente l'effetto dei nuovi elementi sulla piattaforma indiziaria: per efficacia, la difesa deve quantificare e motivare l'incidenza delle novità.

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