Cassazione Penale, Sentenza n. 9683/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, con procedimento de plano, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di calunnia (art. 368 c.p.). Denunciava nullità e abnormità del giudizio di appello per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la prescrizione era stata dichiarata prima dell'escussione dei testi a discarico e prima di una necessaria perizia grafologica dirimente, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva (testimone Di Battista) e vizi motivazionali consistenti nell'utilizzo di un modulo prestampato con dati scorretti
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato la quasi totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato (violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p.), l'uso di una parte prestampata con riferimenti processuali errati e l'inconferenza della formula "conferma nel resto" rispetto alla fattispecie. Per tali vizi formali la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
Individua il reato oggetto del procedimento (calunnia); la Corte non si è soffermata sul merito della colpevolezza ma sul vizio della motivazione della decisione che aveva dichiarato la prescrizione di tale reato
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme procedurali violate dalla decisione di appello; la Corte di Cassazione valuta che, indipendentemente dalla legittimità della procedura de plano, il vizio motivazionale rende invalida la pronuncia
art. 179 c.p.p.
Norma che disciplina la trattazione dell'appello; la ricorrente deduceva violazioni connesse alla mancata assunzione di prove e alla pronuncia senza contraddittorio, censura sul cui fondamento la Corte ha annullato per carenza motivazionale
art. 111 Cost.
Riferimento al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la ricorrente invocava la lesione di tali principi per la dichiarazione anticipata della prescrizione e la mancata escussione di prove a discarico
art. 125, comma 3, c.p.p.
Norma sulla motivazione del provvedimento; la Corte ha rilevato la quasi totale assenza di motivazione e l'incongruenza del modulo prestampato, motivo principale dell'annullamento
art. 129, comma 2, c.p.p.
Richiamato dal provvedimento impugnato in modo non pertinente; la Corte segnala che il richiamo normativo nella parte prestampata non giustifica la carenza di motivazione
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli, Rv. 269809) - giurisprudenza
Giurisprudenza citata a titolo di legittimità dell'adozione della procedura de plano; la Corte osserva che, anche ammessa tale procedura in astratto, la motivazione deve comunque essere congrua e sufficiente
Massime di principio
- La decisione de plano in appello è ammissibile in astratto ma richiede una motivazione chiara e adeguata; l'uso di parti prestampate con dati errati può giustificare l'annullamento
- La carenza o l'assenza quasi totale di motivazione (art. 125 c.p.p.) integra un vizio formale tale da impedire la valutazione del merito e giustifica l'annullamento della sentenza di appello
- La dichiarazione di prescrizione anticipata prima dell'assunzione di prove a discarico e senza aver risolto contrasti peritali può legittimare il ricorso, specie se accompagnata da vizi motivazionali
- La mancata assunzione di prove decisive (es. testimoni, perizia) può costituire motivo di censura se la decisione non motiva adeguatamente la loro inutilità o ininfluenza sul giudizio
- Il ricorso in Cassazione può essere accolto anche per vizi procedurali formali senza che la Corte entri nel merito sostanziale della colpevolezza o dell'estinzione del reato
- Quando la motivazione fa riferimento a fatti o a precedenti giudizi inconferenti o errati, è probabile che la sentenza venga ritenuta inesistente o annullabile per vizio logico-giuridico
- Se si contesta una pronuncia di prescrizione senza rinunciare formalmente alla stessa, resta comunque possibile impugnare la decisione per ottenere il completo ristabilimento del contraddittorio
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