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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29409/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA. Il ricorso era stato accolto in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in sede di appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973: con il primo ha censurato l'estensione della presunzione legale anche ai prelevamenti sui conti correnti della professionista/lavoratrice autonoma; con il secondo ha contestato la valutazione delle prove offerte per dimostrare la natura non imponibile di prelevamenti e versamenti, lamentando anche vizio motivazionale e invocando altre disposizioni del d.P.R. n. 633/1972 e del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 la presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 continua a operare per i versamenti sui conti correnti del professionista o lavoratore autonomo, ma non per i prelevamenti. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "la regola presuntiva a carico del contribuente"; "resta invariata la presunzione legale ... con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo"

    La presunzione legale opera per i versamenti bancari, che possono essere imputati a compensi se il contribuente non prova analiticamente l'estraneità dei movimenti ai fatti imponibili; non opera più, per i professionisti e lavoratori autonomi, con riferimento ai prelevamenti, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.

  • art. 51, comma 2, n. 2), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 come base normativa delle presunzioni bancarie in materia IVA.

  • art. 58, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle prove e al giudizio tributario di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per il vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata quanto al deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In tema di accertamento dei redditi del professionista o lavoratore autonomo, la presunzione legale relativa ai movimenti bancari continua a valere per i versamenti, che possono essere imputati a compensi se il contribuente non fornisce prova analitica della loro estraneità a operazioni imponibili.
  • Per i professionisti e lavoratori autonomi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione bancaria non può più essere estesa ai prelevamenti sui conti correnti.
  • L'onere di superare la presunzione grava sul contribuente e deve essere assolto con elementi probatori concreti e specifici, non con mere presunzioni, allegazioni generiche o richiami equitativi.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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