Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2021 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto il pagamento del servizio di trasporto scolastico svolto per gli anni 1993 e 1994, inizialmente ottenendo decreto ingiuntivo. Il comune aveva proposto opposizione, accolta in primo grado e poi confermata in appello, sul rilievo che l'affidamento del servizio non risultava formalizzato con contratto scritto, come richiesto per i contratti della pubblica amministrazione. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) tardività della riassunzione del giudizio da parte del comune dopo la morte del precedente procuratore, sostenendo che l'evento fosse noto o comunque conoscibile; 2) nullità dell'atto di opposizione per difetto di valida procura del sindaco, in quanto la sottoscrizione sarebbe stata apposta solo a stampatello; 3) erroneità della decisione nel ritenere non vincolante l'affidamento del servizio, lamentando l'omesso esame di fatti decisivi; 4) illegittimità della condanna alle spese, che si sarebbero dovute compensare.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di interruzione per morte del procuratore, il termine per la riassunzione decorre solo dalla conoscenza legale dell'evento, da provarsi da chi eccepisce la tardività, e nel caso concreto tale prova non era stata fornita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la doglianza contestava un accertamento di fatto del giudice di merito sulla validità della sottoscrizione e riproponeva una censura già esaminata in appello, priva di specifico contenuto cassatorio. Ha rigettato il terzo motivo, ribadendo che i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam e la manifestazione esterna di volontà dell'organo rappresentativo; la sola delibera interna non basta e non sono ammessi equipollenti o fatti concludenti. Ha infine rigettato il quarto motivo, perché la condanna alle spese discende dal principio di soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dichiarato il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve avere specifico contenuto cassatorio; una censura meramente reiterativa o priva di effettiva critica è inammissibile
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
artt. 2697 c.c. e principi sull'onere della prova
la prova della conoscenza legale dell'evento interruttivo grava sulla parte che eccepisce la tardività della riassunzione
Massime di principio
- Nel processo interrotto per morte del difensore, il termine per la riassunzione decorre solo dalla conoscenza legale dell'evento, non da conoscenze di fatto o aliunde; la prova di tale conoscenza anteriore grava su chi eccepisce la tardività.
- La validità della procura o della sottoscrizione dell'atto va censurata con motivo specifico e coerente con la decisione impugnata; non è ammissibile in cassazione la mera riproposizione della contestazione già svolta in appello, specie se la doglianza investe un accertamento di fatto.
- I contratti stipulati dalla pubblica amministrazione in regime privatistico richiedono la forma scritta ad substantiam e la contestualità delle manifestazioni di volontà, da esprimersi dall'organo rappresentativo competente; la delibera interna dell'ente non basta a perfezionare il vincolo contrattuale.
- Quando la forma scritta è richiesta ad substantiam, non operano equipollenti come fatti concludenti, confessione, riconoscimento di debito o principio di non contestazione per supplire alla mancanza del negozio scritto.
- La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, salvo specifiche ragioni di compensazione non ravvisate nella decisione.
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