Cassazione Civile, Ordinanza n. 10266/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego opposto dall'Ufficio a una domanda di rimborso del 90% dell'IRPEF/ritenuta alla fonte versata per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto al rimborso, nonostante l'eccezione dell'Agenzia di decadenza dall'azione. L'Ufficio ricorre in cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 e dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso dovesse decorrere dall'entrata in vigore della legge del 2002 che aveva introdotto il beneficio, e non dalle successive proroghe o modifiche normative; poiché la domanda era stata presentata nel 2010, essa sarebbe tardiva. La Corte rileva invece che la disciplina, come interpretata dalla normativa sopravvenuta di interpretazione autentica, consente il rimborso a condizione che l'istanza sia stata proposta entro due anni dalla legge di conversione n. 31/2008, termine nel quale la domanda del contribuente rientrava.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Conferma che, per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 31/2008 di conversione del d.l. n. 248/2007, come chiarito dalla L. n. 190/2014, art. 1, comma 665, norma qualificata come interpretazione autentica. Poiché l'istanza era stata presentata il 1 marzo 2010, la domanda è considerata tempestiva. La Corte condanna inoltre l'Agenzia alle spese e precisa che non è dovuto l'ulteriore contributo unificato da parte di un'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
Prevede per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 un beneficio fiscale con diritto al rimborso del 90% delle imposte versate, nell'ambito di una disciplina avente finalità indennitaria.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Regola il termine per la proposizione dell'istanza di rimborso; la Corte ribadisce che, per questa specifica disciplina, il termine biennale decorre dalla legge di conversione n. 31/2008, non dalla L. n. 289/2002.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
"hanno diritto ... al rimborso di quanto indebitamente versato ... Il termine di due anni ... è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31"
È norma di interpretazione autentica che chiarisce il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma e fissa la decorrenza del termine decadenziale biennale dalla legge di conversione del 2008.
art. 3 quater d.l. n. 300/2006
Richiamato dall'Agenzia nel tentativo di limitare la portata delle proroghe ai soli contribuenti che aderivano al condono, ma la Corte ritiene superata questa lettura dall'interpretazione autentica successiva.
art. 36 bis d.l. n. 248/2007
Richiamato dall'Agenzia come disposizione rilevante per il condono/proroga, ma la Corte osserva che la disciplina è stata poi chiarita dalla L. n. 190/2014.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato all'Amministrazione dello Stato, perché opera il regime della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002, ma non applicabile alle amministrazioni statali secondo la Corte.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali conseguenti a eventi calamitosi, il diritto al rimborso può avere natura indennitaria e la disciplina va letta in modo coerente con la finalità compensativa perseguita dal legislatore.
- Quando una successiva disposizione è qualificata come interpretazione autentica, essa chiarisce retroattivamente il significato della disciplina precedente e prevale sulle letture difformi che limitavano il beneficio.
- Ai fini della tempestività dell'istanza di rimborso, il termine decadenziale decorre dalla data espressamente individuata dalla norma interpretativa, anche se la pretesa trova origine in disposizioni anteriori.
- Se la domanda di rimborso è stata proposta entro il termine fissato dalla disciplina interpretata autenticamente, l'eccezione di decadenza deve essere respinta.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto dell'impugnazione non si applica alle Amministrazioni dello Stato, quando operi il meccanismo della prenotazione a debito.
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