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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10266/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego opposto dall'Ufficio a una domanda di rimborso del 90% dell'IRPEF/ritenuta alla fonte versata per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto al rimborso, nonostante l'eccezione dell'Agenzia di decadenza dall'azione. L'Ufficio ricorre in cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 e dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso dovesse decorrere dall'entrata in vigore della legge del 2002 che aveva introdotto il beneficio, e non dalle successive proroghe o modifiche normative; poiché la domanda era stata presentata nel 2010, essa sarebbe tardiva. La Corte rileva invece che la disciplina, come interpretata dalla normativa sopravvenuta di interpretazione autentica, consente il rimborso a condizione che l'istanza sia stata proposta entro due anni dalla legge di conversione n. 31/2008, termine nel quale la domanda del contribuente rientrava.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Conferma che, per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 31/2008 di conversione del d.l. n. 248/2007, come chiarito dalla L. n. 190/2014, art. 1, comma 665, norma qualificata come interpretazione autentica. Poiché l'istanza era stata presentata il 1 marzo 2010, la domanda è considerata tempestiva. La Corte condanna inoltre l'Agenzia alle spese e precisa che non è dovuto l'ulteriore contributo unificato da parte di un'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    Prevede per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 un beneficio fiscale con diritto al rimborso del 90% delle imposte versate, nell'ambito di una disciplina avente finalità indennitaria.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Regola il termine per la proposizione dell'istanza di rimborso; la Corte ribadisce che, per questa specifica disciplina, il termine biennale decorre dalla legge di conversione n. 31/2008, non dalla L. n. 289/2002.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    "hanno diritto ... al rimborso di quanto indebitamente versato ... Il termine di due anni ... è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31"

    È norma di interpretazione autentica che chiarisce il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma e fissa la decorrenza del termine decadenziale biennale dalla legge di conversione del 2008.

  • art. 3 quater d.l. n. 300/2006

    Richiamato dall'Agenzia nel tentativo di limitare la portata delle proroghe ai soli contribuenti che aderivano al condono, ma la Corte ritiene superata questa lettura dall'interpretazione autentica successiva.

  • art. 36 bis d.l. n. 248/2007

    Richiamato dall'Agenzia come disposizione rilevante per il condono/proroga, ma la Corte osserva che la disciplina è stata poi chiarita dalla L. n. 190/2014.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato all'Amministrazione dello Stato, perché opera il regime della prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002, ma non applicabile alle amministrazioni statali secondo la Corte.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali conseguenti a eventi calamitosi, il diritto al rimborso può avere natura indennitaria e la disciplina va letta in modo coerente con la finalità compensativa perseguita dal legislatore.
  • Quando una successiva disposizione è qualificata come interpretazione autentica, essa chiarisce retroattivamente il significato della disciplina precedente e prevale sulle letture difformi che limitavano il beneficio.
  • Ai fini della tempestività dell'istanza di rimborso, il termine decadenziale decorre dalla data espressamente individuata dalla norma interpretativa, anche se la pretesa trova origine in disposizioni anteriori.
  • Se la domanda di rimborso è stata proposta entro il termine fissato dalla disciplina interpretata autenticamente, l'eccezione di decadenza deve essere respinta.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto dell'impugnazione non si applica alle Amministrazioni dello Stato, quando operi il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

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