Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 857/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento 1) del Verbale n. 3286 relativo allo scrutinio finale del 10.06.2025 effettuato dal Consiglio di Classe della classe 2G del Liceo Classico Statale G. -OMISSIS- di Milano, recante il giudizio di non ammissione del minore ricorrente alla classe 3G del medesimo Liceo; 2) della nota del 10.06.2025 con cui il Consiglio di Classe della classe 2G del Liceo Classico Statale G. -OMISSIS- di Milano ha comunicato la non ammissione del ricorrente alla classe 3G del medesimo Liceo; 3) della pagella scolastica datata 10.06.2025 recante i risultati ed i voti conseguiti dal ricorrente all'esito dell'anno scolastico 2024/2025 nonché la non ammissione del medesimo alla classe 3G del predetto Liceo; e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla classe 3G del Liceo Classico Statale G. -OMISSIS- di Milano.

Giustizia amministrativa202502706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione alla classe 3G, risultante dal verbale di scrutinio finale, dalla comunicazione del Consiglio di classe e dalla pagella scolastica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (istituzione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori del minore hanno impugnato gli atti con cui il Consiglio di classe ne aveva disposto la non ammissione alla classe successiva, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto all'ammissione. Nel giudizio cautelare era stata contestata, tra l'altro, l'insufficienza riportata in latino: secondo la prospettazione accolta in sede cautelare dal Consiglio di Stato, l'alunno aveva conseguito insufficienze solo nel primo quadrimestre, mentre i voti del secondo quadrimestre erano complessivamente sufficienti. Era stata inoltre dedotta l'incoerenza della relazione dell'insegnante di latino, che avrebbe valorizzato verifiche iniziali senza considerare adeguatamente l'evoluzione positiva dell'apprendimento e avrebbe utilizzato dati del primo quadrimestre nel giudizio finale. Il Consiglio di Stato, in appello cautelare, aveva ritenuto tali profili potenzialmente fondati e disposto l'ammissione con riserva alla classe terza nelle more della rivalutazione. Successivamente il minore ha superato entrambe le prove di verifica del gennaio 2026 ed è stato ammesso a pieno titolo alla classe terza. La parte ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il superamento delle prove di verifica e la conseguente ammissione piena alla classe terza hanno fatto venir meno l'utilità concreta della pronuncia; inoltre, la parte ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Secondo il Collegio, in presenza di tale dichiarazione il giudice non può esaminare il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione dell'andamento della controversia e della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, sopravviene il venir meno dell'utilità concreta della decisione e la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare d'ufficio il merito della controversia.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né decidere nel merito una controversia rispetto alla quale la parte abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La successiva ammissione piena dello studente alla classe superiore, intervenuta dopo un'ammissione cautelare con riserva e il superamento delle prove di verifica, elimina l'interesse concreto alla decisione sull'impugnazione del precedente giudizio di non ammissione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.