Cassazione Penale, Ordinanza n. 05937/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione di un ricorso fondato su doglianze manifestamente infondate. La condanna già pronunciata in appello è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in giudizio abbreviato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 24.000 di multa per fatti di detenzione illecita di stupefacenti e di arma, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. In particolare, ha contestato la quantificazione della pena base e il trattamento sanzionatorio complessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate, evidenziando che la pena base era stata fissata di poco sopra il minimo edittale, con valorizzazione della gravità dei fatti, della detenzione di cocaina, hashish, pistola automatica e munizioni, nonché della personalità negativa dell'imputato, recidivo reiterato specifico e infraquinquennale. Ha inoltre rilevato che l'aumento per la continuazione era contenuto e inferiore ai limiti dell'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen.
Norme richiamate
artt. 81, comma 2, 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamati come base normativa della condanna per detenzione illecita di stupefacenti in continuazione, con pena determinata tenendo conto della gravità dei fatti e dell'aumento per il vincolo continuativo.
art. 27 legge n. 895 del 1967
Richiamato quale norma incriminatrice relativa alla detenzione illecita dell'arma e delle munizioni contestate.
art. 81 cod. pen.
ultimo comma dell'art. 81 cod. pen.
Utilizzato per affermare che l'aumento di pena per la continuazione era stato contenuto e inferiore ai limiti previsti dalla norma.
art. 616 c.p.p.
Norma implicitamente applicata per la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla determinazione della pena è manifestamente infondata quando la pena base risulta fissata in prossimità del minimo edittale e il giudice di merito abbia motivato richiamando la gravità concreta del fatto e la personalità dell'imputato.
- Ai fini della dosimetria, è legittimo valorizzare la concomitante detenzione di ingenti quantità di stupefacenti, di un'arma automatica e di munizioni, trattandosi di elementi sintomatici di particolare gravità del fatto.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può essere considerata nella valutazione della personalità dell'imputato e della gravità complessiva del trattamento sanzionatorio.
- Quando l'aumento per la continuazione è contenuto e rispettoso dei limiti legali, la motivazione sulla pena non è censurabile in cassazione se non per manifeste illogicità o aporie evidenti.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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