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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30054/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda nasce da una rissa avvenuta la sera del 23 settembre 2023 all'esterno/nel contesto di un ristorante di Roma. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, l'imputato, insieme al fratello e ad altri amici, entrò nel locale; vi furono prima sguardi e poi un approccio provocatorio di alcuni giovani appartenenti a un diverso gruppo; durante la rissa uno dei giovani sottrasse un berretto a un amico dell'imputato, quindi l'imputato estrasse un coltello e colpì ripetutamente, ferendo il fratello di uno dei presenti e poi un'altra persona, che riportò lesioni al torace e alla spalla sinistra, con perforazione della cavità pleurica e intervento chirurgico urgente. Le immagini delle telecamere e il riconoscimento della persona offesa avrebbero consentito di identificare l'autore materiale nel ricorrente. In appello è stata confermata la responsabilità per rissa e tentato omicidio, con esclusione dell'aggravante dei futili motivi sul secondo reato e riconoscimento delle attenuanti generiche. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione nella qualificazione del fatto di cui al capo b), sostenendo che la condotta integrasse al più lesioni personali e non tentato omicidio, perché il gesto con il coltello sarebbe stato solo intimidatorio, il video sarebbe stato travisato, non vi sarebbe prova di dolo omicidiario e la ferita più grave potrebbe essere dipesa da una spinta accidentale nella concitazione; 2) vizio di motivazione sulla pena, lamentando una mera adesione assertiva alla sentenza di primo grado e l'erronea considerazione di un'aggravante che il primo giudice aveva invece escluso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, per l'effetto, lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che i motivi riproponevano sostanzialmente le stesse doglianze già proposte in appello, senza un reale confronto critico con la motivazione delle sentenze di merito, che risultavano tra loro saldate in un unico corpo decisionale. Quanto al tentato omicidio, la Corte ha valorizzato la ricostruzione fattuale dei giudici di merito: il primo fendente al torace, il successivo colpo alla spalla, il gesto dall'alto verso il basso dopo i primi colpi, la mancanza di elementi per ritenere una spinta involontaria, e soprattutto la compatibilità di tali dati con un dolo alternativo, ritenuto compatibile con il tentativo e distinto dal dolo eventuale. La censura sulla pena è stata giudicata non decisiva: pur essendo errata l'affermazione della Corte territoriale circa il riconoscimento di un'aggravante che il primo giudice aveva escluso, la pena era comunque congrua e prossima al minimo edittale per il tentato omicidio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili, con liquidazione a cura della Corte di appello.

Norme richiamate

  • art. 438 c.p.p.

    richiamato solo per indicare il giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato

  • art. 575 c.p.

    norma incriminatrice del delitto di omicidio volontario, richiamata per individuare l'elemento soggettivo del tentato omicidio

  • art. 56 c.p.

    utilizzato come parametro per l'idoneità e univocità degli atti nel tentativo

  • art. 582 c.p.

    menzionato come fattispecie alternativa di lesioni personali, ritenuta non adeguata a conglobare il disvalore del fatto

  • art. 61 n. 1 c.p.

    aggravante dei futili motivi, indicata nel ricorso come erroneamente considerata in appello, ma esclusa in primo grado

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche riconosciute nei giudizi di merito e richiamate ai fini della pena

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    dedotto come motivo di ricorso per erronea applicazione della legge penale

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    dedotto come motivo di ricorso per vizio di motivazione, illogicità e travisamento della prova

  • art. 133 c.p.

    richiamato con riferimento ai criteri di commisurazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    richiamati per la liquidazione delle spese in favore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato per disporre l'anonimizzazione dei dati identificativi della persona offesa in caso di diffusione

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nuovamente nel dispositivo per l'oscuramento dei dati identificativi

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifico confronto critico, le doglianze già dedotte in appello è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile per genericità.
  • Nel delitto tentato, l'idoneità e l'univocità degli atti vanno valutate con prognosi postuma sulla base delle concrete modalità dell'azione, senza arrestarsi all'esito lesivo effettivamente verificatosi.
  • La qualificazione del fatto come tentato omicidio può essere sostenuta anche quando la vittima sopravviva e le lesioni non appaiano, ex post, mortali, se la sequenza aggressiva mostra una concreta direzione verso l'evento morte.
  • Il dolo eventuale non è compatibile con il tentativo, mentre può assumere rilievo il dolo alternativo, desumibile da una condotta aggressiva che mostri la volontà di colpire l'obiettivo in modo potenzialmente letale.
  • In presenza di una ricostruzione fattuale fondata su immagini video e altri riscontri convergenti, la censura di travisamento della prova richiede una puntuale confutazione dei passaggi decisivi della motivazione, non essendo sufficiente una diversa lettura alternativa dei fatti.
  • Ai fini della pena, un errore argomentativo su un singolo elemento, privo di incidenza concreta sul giudizio di congruità complessivo, non determina l'accoglimento del ricorso se la sanzione resta coerente con la gravità del fatto e con i criteri legali di commisurazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTentativoOmicidioLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiTentativoDolo eventualeOnere della prova

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