Cassazione Penale, Sentenza n. 14808/2026 del 23/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più sentenze irrevocabili che lo avevano condannato per estorsione con aggravante mafiosa, favoreggiamento, reati in materia di stupefacenti e associazione di tipo mafioso (sentenze elencate nell'atto). La doglianza verteva soprattutto sul riconoscimento della continuazione tra il reato associativo (partecipazione al clan "Sibillo") e i reati in materia di stupefacenti, nonché sull'effetto delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiamate per dimostrare l'unitarietà del progetto criminoso.
La decisione
Il giudice delle legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato il diniego del giudice dell'esecuzione ritenendo che: a) il riconoscimento della continuazione è questione di merito e il giudice dell'esecuzione può sindacare le valutazioni del giudice della cognizione solo se prive di adeguata motivazione; b) incombe sull'istante in sede esecutiva l'onere di allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, non essendo sufficiente la mera contiguità cronologica o l'identità/analogia dei titoli di reato; c) la Corte di appello in sede di cognizione aveva già escluso la medesimazza del disegno criminoso e aveva rilevato l'insufficienza probatoria delle allegazioni, quindi tale valutazione ha efficacia preclusiva in sede esecutiva; d) le dichiarazioni dei collaboratori indicate non erano sufficienti a provare che al momento dell'adesione al clan (marzo 2013) Capuano avesse già programmato le condotte di detenzione e cessione di stupefacenti consumate nel 2016; e) il reato di favoreggiamento del 17 gennaio 2012 si colloca temporalmente prima dell'operatività accertata del clan e quindi non integra l'unitarietà con i successivi reati mafiosi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Stabilisce il requisito della "unicità del disegno criminoso" per l'applicazione della continuazione; nel caso è stato richiamato come criterio di valutazione rimesso al giudice di merito, la cui motivazione è sindacabile in Cassazione solo se inadeguata.
art. 416 bis cod. pen.
Riferimento al reato di associazione mafiosa: la pronuncia ricorda che la continuazione tra il reato associativo e i reati fine è ipotizzabile solo se tali reati erano programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sui delitti in materia di stupefacenti; citata per indicare la natura delle condotte contestate (detenzione e cessione di stupefacenti) che il ricorrente sostiene collegate all'associazione mafiosa.
art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui la decisione del giudice della cognizione che esclude la continuazione produce effetti preclusivi nel giudizio di esecuzione, anche quando tale esclusione risulti dall'istruttoria cognitiva.
Massime di principio
- In sede esecutiva l'onere di provare l'esistenza di un disegno criminoso unitario grava sul condannato: servono elementi concreti e specifici, non la sola contiguità cronologica o l'analogia dei titoli di reato.
- La valutazione di merito del giudice della cognizione che esclude la continuazione ha effetto preclusivo in sede esecutiva, a meno che non risulti carente di adeguata motivazione.
- La mera circostanza che un soggetto sia membro di un'associazione mafiosa non basta a estendere automaticamente l'aggravante o la continuazione a comportamenti commessi in epoche diverse: è necessario dimostrare che i reati 'fine' fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate nella loro attendibilità e nella concretezza degli elementi forniti; non sempre sono sufficienti a ristrutturare decisioni giudiziali già motivate.
- Un reato commesso temporalmente prima dell'accertata operatività di un clan non si coniuga automaticamente con la successiva attività associativa per fini di riconoscimento della continuazione.
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