Cassazione Penale, Sentenza n. 34088/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il difensore ha rilevato che il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto la sospensione condizionale (per incensuratezza e giovane età), decisione poi confermata da una precedente sentenza della Corte d'appello (23/07/2020) e solo parzialmente annullata dalla Cassazione limitatamente al riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen.; conseguentemente si sarebbe formato un giudicato parziale sul punto. Inoltre è stata segnalata una contraddittorietà tra il dispositivo della sentenza impugnata, che ridetermina la pena riconoscendo l'attenuante e "conferma nel resto", e la motivazione che nega la sospensione condizionale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Pur riconoscendo la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, la Corte ha ritenuto che non sussista interesse concreto ad impugnare perché il dispositivo è conforme alla richiesta del soggetto processuale e, sul punto della sospensione condizionale, si era già formato un giudicato parziale favorevole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta una somma a favore della Cassa delle ammende in ragione della sostanziale fondatezza del rilievo critico.
Norme richiamate
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal Pubblico Ministero nella requisitoria per chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza con rideterminazione della pena; disciplina i poteri della Cassazione in tema di annullamento e determinazione della pena in sede di ricorso.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Riferimento all'attenuante della speciale tenuità del fatto/danno; la Corte d'appello l'ha riconosciuta sul rinvio e ha rideterminato la pena in ragione di tale attenuante.
Principio giurisprudenziale: prevalenza del dispositivo sulla motivazione
La Corte ha applicato il principio secondo cui, in caso di contrasto, il dispositivo prevale sulla motivazione; ciò produce la conseguenza che la contraddittorietà non è sempre impugnabile se il dispositivo è conforme alla domanda del soggetto che si duole della motivazione.
Principio giurisprudenziale: interesse all'impugnazione commisurato al dispositivo e non alla motivazione
La Corte ha riaffermato che l'interesse concreto e attuale a proporre ricorso in Cassazione deve essere valutato rispetto al dispositivo; se il dispositivo non reca pregiudizio al ricorrente, manca l'interesse a censurare la motivazione.
Massime di principio
- La contraddittorietà tra dispositivo e motivazione di una sentenza non è automaticamente impugnabile: occorre verificare l'interesse concreto del ricorrente, che va misurato rispetto al dispositivo e non alla sola motivazione.
- Se il dispositivo è conforme alla richiesta della parte che impugna, manca generalmente un interesse attuale a censurare la motivazione divergente, rendendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
- La formazione di un giudicato parziale (res judicata) su un punto favorevole al reo impedisce che una successiva motivazione contrastante produca un pregiudizio impugnabile.
- In sede di Cassazione il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione guida l'interpretazione della decisione dibattimentale; la motivazione ha funzione strumentale rispetto al dispositivo.
- Anche se la censura risulti fondata sul piano critico, la mancanza di interesse concreto può determinare l'inammissibilità del ricorso; le spese processuali possono essere comunque addebitate al ricorrente, mentre l'ulteriore sanzione (somma alla Cassa delle ammende) può essere esclusa se la critica appare sostanzialmente fondata.
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