Cassazione Civile, Ordinanza n. 18590/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di Euro 68.761,41, oltre accessori, quale saldo debitore di un conto corrente intestato alla cliente. La correntista propose opposizione al decreto ingiuntivo, ma il Tribunale rigettò l'opposizione e la Corte d'appello confermò. In cassazione la parte soccombente articolò tre motivi: con i primi due dedusse la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, sostenendo che il contratto non era stato sottoscritto dalla banca e richiamando la violazione di norme sulla forma dei contratti bancari; con il terzo denunciò violazione delle norme in materia di usura, assumendo che la commissione di massimo scoperto avrebbe dovuto essere computata nel TAEG/nel calcolo del tasso effettivo applicato, con conseguente superamento del tasso soglia in alcuni trimestri e incidenza sul saldo dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca non determina, secondo il principio del c.d. contratto monofirma, la nullità per difetto di forma scritta nei contratti bancari, essendo sufficiente la redazione per iscritto del contratto, la consegna di copia al cliente e la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi per comportamenti concludenti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la censura sull'usurarietà era generica: non era sufficiente lamentare in astratto l'omessa considerazione della commissione di massimo scoperto, ma occorrevano deduzioni specifiche idonee a dimostrare in concreto che essa avesse determinato il superamento della soglia di usura. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360-bis c.p.c.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure si pongano in contrasto con un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
art. 117 D.lgs. n. 58/1998
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva in senso invalidante per la mancata sottoscrizione della banca.
art. 117 D.lgs. n. 385/1993
richiamato dalla ricorrente per la forma scritta dei contratti bancari; la Corte ribadisce che il requisito ha natura funzionale e non impone la sottoscrizione di entrambe le parti.
art. 644 c.p.
richiamato in relazione all'usura nei rapporti bancari; la censura è dichiarata inammissibile perché generica e priva di specifiche deduzioni fattuali.
L. n. 108/1996, art. 3
richiamata insieme all'art. 644 c.p. quale base della disciplina antiusura, ma la Corte esige una dimostrazione concreta dell'incidenza della commissione di massimo scoperto sul superamento del tasso soglia.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
prevede, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto bancario la mancata sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non comporta di per sé la nullità per difetto di forma scritta, quando il contratto sia redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest'ultimo, potendo il consenso della banca risultare da comportamenti concludenti.
- L'eccezione di usurarietà dei tassi applicati al conto corrente non è sufficientemente specifica se si limita a contestare in astratto il mancato computo della commissione di massimo scoperto: il ricorrente deve indicare in modo concreto come tale componente abbia inciso sul tasso effettivo e sul superamento della soglia.
- In cassazione è inammissibile la censura che contrasti con un orientamento consolidato della Corte, specie quando il motivo riproponga questioni già risolte dalle Sezioni Unite o da successive pronunce conformi.
- La deduzione del superamento del tasso soglia richiede una allegazione tecnica e fattuale puntuale, non potendo la Corte supplire con proprie ricostruzioni a carenze argomentative del motivo.
- Per ottenere la cassazione della decisione di merito in tema di usura bancaria, il motivo deve essere autosufficiente e specifico quanto agli elementi contabili e al nesso tra commissioni e soglia antiusura.
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