Sentenza del 29/03/2023 n. 8859 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2002-2004 per presunta violazione dell'obbligo di denuncia della proprietà immobiliare (omessa dichiarazione). In Cassazione la ricorrente ha dedotto otto motivi (irregolarità nella notifica dell'appello del Comune, tardività/ammissibilità di documenti prodotti, decadenza triennale di parte dell'accertamento, inversione dell'onere della prova, nullità per difetto di indicazione degli interessi, e inammissibilità della costituzione/depósito per via postale); con memoria la ricorrente ha rinunciato ai motivi dal secondo al settimo e ha insistito solo sul primo (contestazione della tempestività/forma della notifica dell'appello) e sull'ottavo (inammissibilità della costituzione/deposito per posta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.A. Rilevato che la ricorrente aveva rinunciato ai motivi 2-7, la Corte ha esaminato e disatteso i motivi residui: ha constatato la tempestività e regolarità della costituzione e dell'appello del Comune (documentazione in fascicolo che dimostrava la spedizione/depósito nei termini), e ha confermato la possibilità, nel processo tributario, di costituirsi e depositare controdeduzioni mediante invio postale non espressamente sanzionato dal D.Lgs. 546/1992. Ha richiamato il consolidato orientamento che consente la produzione di nuovi documenti in appello (D.Lgs. 546/1992, art.58) e che i documenti tardivamente depositati in primo grado possono essere esaminati in appello se acquisiti nel fascicolo. Il ricorso è dunque rigettato; la sentenza impugnata è confermata nella sostanza e la parte ricorrente è tenuta, se dovuto, al versamento di un ulteriore contributo unificato. Le spese di Cassazione non sono regolate fra le parti per assenza di difesa della resistente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Individua l'obbligo di denuncia della proprietà imponibile; la Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse motivato con richiamo alle risultanze catastali e alle misurazioni, giustificando l'accertamento per omessa denuncia.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71
Norma sulla decadenza triennale degli accertamenti: il motivo relativo alla decadenza è stato tuttavia rinunciato dalla ricorrente e non esaminato in cassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22
Regola la forma della notifica degli atti processuali e la documentazione richiesta; la Corte ha ritenuto che, comunque, la tempestività della costituzione e dell'appello risultasse dal fascicolo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23
Riguarda modalità di deposito e costituzione; la Corte ha osservato che il deposito per posta non è espressamente sanzionato e che la costituzione mediante invio postale è ammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Fissa i termini per la produzione dei documenti in appello; la Corte ha richiamato che i documenti acquisiti nel fascicolo d'appello possono essere valutati anche se prodotti tardivamente in primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Considerata dalla Corte fondamentale: consente la produzione di nuovi documenti in appello (anche se già disponibili in primo grado) e autorizza il giudice d'appello a valutare documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado se acquisiti nel fascicolo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 57
Richiamati in relazione alla motivazione dell'avviso e alle modalità di valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato con dati catastali e misurazioni.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 115
Richiamati in tema di motivazione e valutazione della prova; la Corte ha applicato i principi della valutazione documentale e del fascicolo d'appello, ma non ha approfondito censure rinunziate.
Codice di procedura civile, artt. 148 e 149
Richiamati in relazione alle contestazioni sulla ricevuta di ritorno e all'onere di documentazione delle notifiche; la Corte ha richiesto elementi certi per dichiarare una notifica inesistente.
Codice civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova: la Corte ha richiamato il criterio generale che chi afferma deve provare, pur osservando che, nel caso di addebito per "omessa dichiarazione", la contribuente era chiamata a produrre la propria dichiarazione per confutare l'addebito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiamato nella parte relativa agli interessi e alla motivazione; la Corte ha ritenuto non decisivo il rilievo sulla mancata specificazione degli interessi, motivo peraltro rinunciato dalla ricorrente.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Richiamata in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha valutato la motivazione dell'avviso di accertamento alla luce dei dati catastali e delle misurazioni.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata in tema di doveri di motivazione e trasparenza degli atti tributari; non ha modificato l'esito perché le censure sono state rinunciate o ritenute infondate.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Citando la norma in relazione a termini e decadenze fiscali; la questione sulla decadenza è stata comunque rinunziata dalla ricorrente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia tributaria, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa (D.Lgs. 546/1992, art.58): il giudice d'appello può valutare documenti anche se disponibili o tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti nel fascicolo d'appello.
- La costituzione o il deposito di memorie/controdeduzioni mediante invio postale (raccomandata) non è automaticamente inammissibile: salvo specifiche previsioni sanzionatorie, il deposito postale può essere considerato idoneo a costituire la parte se la tempestività/identità risulta dal fascicolo.
- Chi deduce vizi di notifica o difformità della ricevuta di ritorno deve fornire elementi idonei a dimostrare l'inesistenza o l'irregolarità della notifica (es.: mancanza di dati essenziali sull'A/R), non è sufficiente un'asserzione generica.
- L'onere della prova resta, in linea di principio, a carico di chi afferma (art.2697 c.c.): nell'accertamento tributario l'Ente deve motivare l'avviso con dati e riscontri, ma il contribuente, se contestato per "omessa dichiarazione", è tenuto a produrre la propria dichiarazione o a fornire elementi che confutino i dati dell'Ente.
- La rinuncia a più motivi in sede di ricorso per Cassazione impedisce alla Corte di valutarli: è una scelta processuale importante e comporta che restino esaminati solo i motivi effettivamente insistiti.
- Per eccezioni di decadenza e nullità dell'atto impositivo è necessario formulare e provare specifiche contestazioni documentali o temporali; se tali questioni non sono esaminate per rinuncia, restano non decise.
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