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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20145/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui erano stati recuperati maggiori redditi di impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2005. La Commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della decisione di primo grado che aveva annullato l'atto, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi presentato istanza di definizione agevolata della controversia pendente ai sensi del d.l. n. 50 del 2017, art. 11, depositando anche la documentazione del versamento della prima rata. Poiché non risulta presentata l'istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata, la Corte ha rilevato la causa estintiva del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata proposta dalla ricorrente e, constatata la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato le spese processuali tra le parti. La Corte ha aggiunto che non sussistevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di estinzione del processo e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • d.l. n. 50 del 2017, art. 11

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta la sospensione del processo e, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 da parte dell'interessato, determina l'estinzione del giudizio.

  • L. n. 96 del 2017

    Norma di conversione del d.l. n. 50 del 2017 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio; la misura eccezionale non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia pendente, una volta validamente attivata, paralizza il processo fino alla scadenza del termine per chiedere la trattazione; se tale istanza non viene depositata nel termine, il giudizio si estingue per causa legale.
  • L'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione nel regime della definizione agevolata opera automaticamente e rende superflua la decisione sui motivi di ricorso.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica fuori dai casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non potendo la previsione avere interpretazione estensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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